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Cosa rischiano i soci di una ASD?

Sasha Ferraro
Sasha Ferraro
2025-06-10 20:36:32
Numero di risposte : 24
0
I soci di una ASD rischiano l'esclusione in forza di una delibera ad hoc del Consiglio Direttivo. Il rapporto associativo si instaura con la relativa domanda di ammissione, effettuata secondo le modalità indicate nello statuto, e si perfeziona al momento della delibera di accoglimento della predetta domanda da parte del Consiglio Direttivo. Il rapporto associativo è a tempo indeterminato, salvo i caso di morte, recesso o esclusione. Risultano illegittime quelle previsioni statutarie che prevedono casi di "decadenza automatica" del socio. I soci di una ASD possono vedere rifiutati i benefici fiscali di cui all'art. 148 TUIR se lo statuto associativo non prevede una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Inoltre, i soci possono subire le conseguenze della mancata garanzia del principio di democraticità richiesto dalla legge.
Nayade Orlando
Nayade Orlando
2025-06-10 18:44:35
Numero di risposte : 31
0
I creditori dell’associazione possono rivendicare i loro diritti solo sul fondo comune, non sui beni personali dei suoi membri o amministratori. Le associazioni non riconosciute implicano una responsabilità patrimoniale più diretta per i loro membri. I creditori possono rivolgersi sul fondo comune, ma anche ai beni personali degli amministratori per soddisfare i debiti. Gli amministratori delle associazioni, sia riconosciute che non riconosciute, possono essere chiamati a rispondere personalmente per gli obblighi dell’ente o chi ha agito in nome per conto dell’asd. La responsabilità dipende dall’attività concreta svolta e non solo dalla carica rivestita. La responsabilità patrimoniale più diretta per i membri delle associazioni non riconosciute significa che i creditori possono rivolgersi ai loro beni personali per soddisfare i debiti. I soci di un’associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta rischiano di essere chiamati a rispondere personalmente per gli obblighi dell’ente se hanno agito in suo nome o per suo conto. La responsabilità personale degli amministratori e dei membri delle associazioni non riconosciute può essere una conseguenza importante della mancanza di autonomia patrimoniale.

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Monia Amato
Monia Amato
2025-06-03 07:31:20
Numero di risposte : 31
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I soci di una ASD hanno una responsabilità illimitata per gli amministratori. La responsabilità è illimitata per gli amministratori. La responsabilità è illimitata per gli amministratori. Le associazioni sportive dilettantistiche hanno una responsabilità illimitata per gli amministratori. La responsabilità illimitata per gli amministratori è una caratteristica delle ASD. I soci di una ASD hanno una responsabilità illimitata. La responsabilità dei soci di una ASD è illimitata. Le ASD hanno una responsabilità illimitata per gli amministratori. Le ASD non hanno una responsabilità limitata. Le ASD non hanno una responsabilità limitata come le s.r.l sportive.
Liborio De rosa
Liborio De rosa
2025-06-03 07:24:20
Numero di risposte : 19
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I soci che non hanno agito in nome e per conto dell’ASD non rispondono quindi personalmente delle obbligazioni. Per le obbligazioni “ordinarie” di una ASD la responsabilità dei soci è limitata. Per quelle fiscali gli amministratori rispondono solidalmente e personalmente con il loro patrimonio, anche dopo la cessazione della carica. No, se non hanno agito in nome e per conto dell’associazione. La responsabilità solidale è in capo agli amministratori che hanno gestito l’ASD. Sì, per tutte le obbligazioni fiscali sorte nel periodo in cui erano in carica, anche se l’accertamento avviene successivamente.

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Selvaggia Martinelli
Selvaggia Martinelli
2025-06-03 05:24:59
Numero di risposte : 19
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Nelle associazioni sportive dilettantistiche non riconosciute, cioè quasi la totalità di quelle esistenti, invece coloro che operano in nome e per conto dell’associazione rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte in nome dell’ associazione. La mera titolarità della carica non è di per sé sufficiente a fondare la responsabilità patrimoniale personale di cui all'art. 38 c.c., richiedendosi a tal fine la prova, che deve essere fornita dal creditore, che la persona a cui venga richiesto il pagamento abbia svolto concreta attività negoziale in nome e per conto dell'associazione stessa. Non conta la carica che si ricopre, conta l’attività in concreto svolta. Se un semplice socio effettuerà un ordine di materiale sportivo per conto dell’associazione quel socio risponderà personalmente e solidalmente del pagamento. Viceversa il presidente, nonostante la sua carica, non risponderà delle operazioni concluse da altri in nome e per conto dell’associazione. La responsabilità, ex art. 38 codice civile, di chi opera in nome e per conto dell’associazione ha natura personale e non si trasmette a chi sia successivamente subentrato nella posizione di chi agì in nome e per conto dell'associazione. Il semplice avvicendamento nelle cariche associative non implica quindi alcun fenomeno di successione del debito in capo al soggetto subentrante, ferma restando invece la permanenza della responsabilità in testa a colui che aveva in origine operato in nome e conto dell’associazione. Se quindi, per esempio, un presidente effettua un ordine di materiale sportivo per conto dell’associazione la sua responsabilità ex art. 38 codice civile non si trasferirà in capo al presidente che subentrerà ma rimarrà in capo al vecchio presidente che aveva effettuato l’ordine.