Nelle associazioni sportive dilettantistiche non riconosciute, cioè quasi la totalità di quelle esistenti, invece coloro che operano in nome e per conto dell’associazione rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte in nome dell’ associazione.
La mera titolarità della carica non è di per sé sufficiente a fondare la responsabilità patrimoniale personale di cui all'art. 38 c.c., richiedendosi a tal fine la prova, che deve essere fornita dal creditore, che la persona a cui venga richiesto il pagamento abbia svolto concreta attività negoziale in nome e per conto dell'associazione stessa.
Non conta la carica che si ricopre, conta l’attività in concreto svolta.
Se un semplice socio effettuerà un ordine di materiale sportivo per conto dell’associazione quel socio risponderà personalmente e solidalmente del pagamento.
Viceversa il presidente, nonostante la sua carica, non risponderà delle operazioni concluse da altri in nome e per conto dell’associazione.
La responsabilità, ex art. 38 codice civile, di chi opera in nome e per conto dell’associazione ha natura personale e non si trasmette a chi sia successivamente subentrato nella posizione di chi agì in nome e per conto dell'associazione.
Il semplice avvicendamento nelle cariche associative non implica quindi alcun fenomeno di successione del debito in capo al soggetto subentrante, ferma restando invece la permanenza della responsabilità in testa a colui che aveva in origine operato in nome e conto dell’associazione.
Se quindi, per esempio, un presidente effettua un ordine di materiale sportivo per conto dell’associazione la sua responsabilità ex art. 38 codice civile non si trasferirà in capo al presidente che subentrerà ma rimarrà in capo al vecchio presidente che aveva effettuato l’ordine.