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Qual è il compenso di un allenatore di un'ASD?

Michael D'amico
Michael D'amico
2025-07-21 21:42:49
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Il contratto pertanto continuerà a produrre i suoi effetti secondo il contenuto iniziale, integrato e modificato esclusivamente per la clausola riguardante il compenso. Il dato relativo al compenso indicato in sede di prima comunicazione dell’inizio del rapporto di lavoro è rilevante a fini statistici e rappresenta una stima del compenso effettivo che verrà attestato dalla successiva registrazione dei singoli pagamenti tramite l’apposita funzione “compensi”. È evidente infatti che l’aumento del compenso nel corso della stagione dovrà essere giustificato da un maggiore impegno e presenza richiesti all’allenatore in relazione alle prestazioni dedotte nel contratto. Tale disposizione prevede infatti che l’erogazione di retribuzioni e compensi ai lavoratori, autonomi e subordinati, per importi superiori del 40% rispetto a quelli previsti per le medesime qualifiche dai CCNL stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, configuri un’ipotesi di distribuzione indiretta di utili, salva la possibilità di comprovare l’esigenza di acquisire specifiche competenze e professionalità.
Benedetta Giordano
Benedetta Giordano
2025-07-21 20:30:14
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Nel contratto con gli istruttori il compenso può essere commisurato al numero degli iscritti ai corsi organizzati dalla Associazione Sportiva Dilettantistica. Nella comunicazione UNILAV-SPORT può essere indicato il compenso che, per il periodo di durata del contratto, si presume possa essere corrisposto all'istruttore. Se alla fine del periodo l'importo effettivamente corrisposto si discosta da quello indicato nell'UNILAV-SPORT, non è necessario effettuare ulteriore comunicazione. Ovviamente l'ASD deve effettuare gli adempimenti e gli eventuali versamenti previdenziali e/o fiscali sulle somme effettivamente pagate.
Dimitri Testa
Dimitri Testa
2025-07-21 19:37:15
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Per i compensi indicati, trova applicazione l’art. 67 del Tuir il quale annovera tra i redditi diversi le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Il novero in tale ambito dei compensi corrisposti, oltre che agli atleti dilettanti, ai giudici di gara, anche agli allenatori è stato riconosciuto dall’Agenzia delle Entrate con risoluzione nr. 34/2001. Per cui, come previsto per gli atleti dilettanti, anche per gli allenatori valgono le seguenti regole di tassazione: i primi 7.500,00 euro di compensi, esentasse. i successivi 20.658,28 euro: soggetti a ritenuta a titolo d’imposta del 23% oltre alle addizionali comunali e regionali. Per concludere, percependo un compenso inferiore ai 7.500 euro/anno, non occorre riportarlo in dichiarazione dei redditi poiché il compenso rientra nell’area di esenzione da tassazione.
Annalisa Basile
Annalisa Basile
2025-07-21 17:54:24
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I compensi ai lavoratori sportivi dilettanti godono di fasce di esenzione sia sotto il profilo previdenziale che fiscale, con meccanismi differenziati. I compensi fino a 5.000 euro annui lordi percepiti da un lavoratore sportivo in forma di co.co.co. non sono soggetti a contribuzione previdenziale. Il limite di 5.000 euro va considerato in cumulo tra tutti gli enti sportivi con cui il lavoratore ha rapporti. Una volta superata la soglia, scatta l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS e il versamento dei contributi con aliquota ordinaria al 24%. È il lavoratore a dover autodichiarare a ciascun ente sportivo il superamento della soglia di esenzione. I compensi fino a 15.000 euro annui non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF. Anche in questo caso, il limite è cumulativo tra tutti gli incarichi sportivi percepiti. Superata la soglia, la parte eccedente è soggetta a tassazione ordinaria, secondo il regime fiscale del percettore. La riduzione dell’imponibile contributivo del 50% fino al 31 dicembre 2027, applicabile ai lavoratori sportivi che percepiscono compensi superiori a 5.000 euro e sono iscritti alla Gestione Separata INPS. Un lavoratore percepisce 10.000 euro annui da una ASD. I primi 5.000 euro sono esenti da contributi. I restanti 5.000 euro sono soggetti alla riduzione: si calcola il 50% = 2.500 euro imponibile. Su 2.500 euro si applica l’aliquota del 24%: → totale contributi: 600 euro → 400 euro a carico della ASD, 200 euro a carico del lavoratore.
Pierina Fiore
Pierina Fiore
2025-07-21 16:28:40
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Il compenso di un allenatore di un'ASD può variare in base al sistema di gestione dei compensi sportivi adottato dall'associazione. Attualmente, il sistema dei CoCoCo Sportivi prevede due soglie agevolative: la prima soglia fino a 5.000 euro l’anno solare, completamente esentasse ed esente contributi, sia per l’ASD che per il collaboratore. la seconda soglia da 5.0001 a 15.000 euro l’anno solare, completamente esentasse ma NON esente contributi: 1/3 dei contributi a carico del collaboratore, 2/3 a carico della ASD. Per inquadrare un CoCoCo sportivo nella ASD il collaboratore deve essere innanzitutto tesserato presso il proprio ente di affiliazione CONI nazionale. Inoltre, è necessario sottoscrivere una lettera di incarico tra le parti e quindi si deve registrare tale rapporto di lavoro sul RAS – Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche. Al fine di calcolare i corretti versamenti contributivi e la loro suddivisione tra collaboratore e ASD, il collaboratore è tenuto a comunicare tutti i suoi emolumenti come CoCoCo sportivo nelle diverse ASD in cui collabora.