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Qual è il compenso di un allenatore di un'ASD?

Francesco Parisi
Francesco Parisi
2025-08-17 05:35:44
Numero di risposte : 33
0
Nell’ambito delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e delle società sportive dilettantistiche (SSD), è comune che il Presidente (Legale Rappresentante) e alcuni membri del Consiglio Direttivo siano anche tecnici e ricevano un rimborso forfettario di spesa, generalmente rientrante nei 10.000 euro. La Risoluzione 9/2007 ha stabilito che un socio può percepire compensi come amministratore, istruttore e/o locatore dell’immobile in cui viene svolta l’attività. Pertanto, la questione dei rimborsi forfettari di spesa e compensi per coloro che svolgono più ruoli all’interno dell’associazione rimane ancora aperta. La necessità di una corretta documentazione Indipendentemente dalla riforma in corso, è fondamentale che le associazioni sportive dilettantistiche mantengano una corretta documentazione delle attività svolte dai propri membri e dei relativi compensi erogati. In caso di controlli fiscali o previdenziali, la mancanza di documentazione adeguata può portare a problemi e sanzioni. La riforma del lavoro sportivo in corso mira a definire una disciplina specifica per gli istruttori e a sanare le posizioni pregresse, ma alcune questioni rimangono ancora aperte. È fondamentale che le associazioni sportive mantengano una corretta documentazione e che si avvalgano della consulenza di esperti legali e fiscali per assicurarsi di essere conformi alle leggi e evitare problemi e sanzioni.
Elio Ferraro
Elio Ferraro
2025-08-09 14:13:11
Numero di risposte : 22
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La corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni. La corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale. La differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a dodici, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Solamente nel caso di comprovate esigenze per le quali è necessario acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale è possibile derogare ai limiti di cui sopra. Occorre quindi stabilire quando ricorrano "le comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze". Il superamento del limite sarà legittimo quando le professionalità da contrattualizzare siano necessariamente funzionali all'esercizio di tali attività, sia direttamente attraverso le prestazioni da svolgersi nello specifico settore di attività, che indirettamente attraverso prestazioni connotate dall'elevato profilo di professionalità che siano comunque necessarie, in presenza della particolare complessità del modello organizzativo dell'ente, ai fini dell'efficace coordinamento delle attività medesime, e senza le quali, pertanto, si genererebbe un pregiudizio alle attività di interesse generale. Tale rapporto di necessaria causalità dovrà essere evidenziato da adeguata documentazione, a partire dal curriculum del lavoratore e dalla relativa deliberazione assunta dal competente organo sociale.

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Max Greco
Max Greco
2025-08-01 14:33:52
Numero di risposte : 17
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Il compenso di un allenatore di un'ASD non è tassato fino all'importo massimo di 15.000 euro. I compensi erogati alle figure di allenatori dilettanti sono soggetti a tassazione agevolata. La tassazione agevolata è applicabile ai compensi erogati ai soggetti che intrattengono in favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo/gestionale di natura non professionale. I compensi di lavoro sportivo conseguiti nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di 15.000 euro. Qualora l’ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo.
Cecco Orlando
Cecco Orlando
2025-08-01 14:27:29
Numero di risposte : 22
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Il lavoratore assunto con Co.co.co sportivo non può essere impegnato per più di 24 ore alla settimana e deve essere retribuito con compensi tracciabili, ad esempio attraverso bonifico bancario. Sono previste diverse agevolazioni fiscali per l’associazione sportiva che stipula un contratto di collaborazione sportiva Co.co.co. Con l’entrata in vigore della Riforma dello Sport, per questi contratti è eliminato l’obbligo contributivo per tutti i redditi percepiti inferiori ai 5.000 euro annui, e il reddito risulta esente da IRPEF fino a quota 15.000 euro. È inoltre stato stabilito che, fino al 31 dicembre 2027, la base imponibile per il calcolo dei contributi obbligatori sia fissata al 50%. I Co.co.co, così come i lavoratori autonomi, devono iscriversi alla gestione separata INPS, con la possibilità di versare il 25% dei contributi annui.

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Michael D'amico
Michael D'amico
2025-07-21 21:42:49
Numero di risposte : 29
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Il contratto pertanto continuerà a produrre i suoi effetti secondo il contenuto iniziale, integrato e modificato esclusivamente per la clausola riguardante il compenso. Il dato relativo al compenso indicato in sede di prima comunicazione dell’inizio del rapporto di lavoro è rilevante a fini statistici e rappresenta una stima del compenso effettivo che verrà attestato dalla successiva registrazione dei singoli pagamenti tramite l’apposita funzione “compensi”. È evidente infatti che l’aumento del compenso nel corso della stagione dovrà essere giustificato da un maggiore impegno e presenza richiesti all’allenatore in relazione alle prestazioni dedotte nel contratto. Tale disposizione prevede infatti che l’erogazione di retribuzioni e compensi ai lavoratori, autonomi e subordinati, per importi superiori del 40% rispetto a quelli previsti per le medesime qualifiche dai CCNL stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, configuri un’ipotesi di distribuzione indiretta di utili, salva la possibilità di comprovare l’esigenza di acquisire specifiche competenze e professionalità.
Benedetta Giordano
Benedetta Giordano
2025-07-21 20:30:14
Numero di risposte : 22
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Nel contratto con gli istruttori il compenso può essere commisurato al numero degli iscritti ai corsi organizzati dalla Associazione Sportiva Dilettantistica. Nella comunicazione UNILAV-SPORT può essere indicato il compenso che, per il periodo di durata del contratto, si presume possa essere corrisposto all'istruttore. Se alla fine del periodo l'importo effettivamente corrisposto si discosta da quello indicato nell'UNILAV-SPORT, non è necessario effettuare ulteriore comunicazione. Ovviamente l'ASD deve effettuare gli adempimenti e gli eventuali versamenti previdenziali e/o fiscali sulle somme effettivamente pagate.

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Dimitri Testa
Dimitri Testa
2025-07-21 19:37:15
Numero di risposte : 35
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Per i compensi indicati, trova applicazione l’art. 67 del Tuir il quale annovera tra i redditi diversi le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Il novero in tale ambito dei compensi corrisposti, oltre che agli atleti dilettanti, ai giudici di gara, anche agli allenatori è stato riconosciuto dall’Agenzia delle Entrate con risoluzione nr. 34/2001. Per cui, come previsto per gli atleti dilettanti, anche per gli allenatori valgono le seguenti regole di tassazione: i primi 7.500,00 euro di compensi, esentasse. i successivi 20.658,28 euro: soggetti a ritenuta a titolo d’imposta del 23% oltre alle addizionali comunali e regionali. Per concludere, percependo un compenso inferiore ai 7.500 euro/anno, non occorre riportarlo in dichiarazione dei redditi poiché il compenso rientra nell’area di esenzione da tassazione.
Annalisa Basile
Annalisa Basile
2025-07-21 17:54:24
Numero di risposte : 22
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I compensi ai lavoratori sportivi dilettanti godono di fasce di esenzione sia sotto il profilo previdenziale che fiscale, con meccanismi differenziati. I compensi fino a 5.000 euro annui lordi percepiti da un lavoratore sportivo in forma di co.co.co. non sono soggetti a contribuzione previdenziale. Il limite di 5.000 euro va considerato in cumulo tra tutti gli enti sportivi con cui il lavoratore ha rapporti. Una volta superata la soglia, scatta l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS e il versamento dei contributi con aliquota ordinaria al 24%. È il lavoratore a dover autodichiarare a ciascun ente sportivo il superamento della soglia di esenzione. I compensi fino a 15.000 euro annui non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF. Anche in questo caso, il limite è cumulativo tra tutti gli incarichi sportivi percepiti. Superata la soglia, la parte eccedente è soggetta a tassazione ordinaria, secondo il regime fiscale del percettore. La riduzione dell’imponibile contributivo del 50% fino al 31 dicembre 2027, applicabile ai lavoratori sportivi che percepiscono compensi superiori a 5.000 euro e sono iscritti alla Gestione Separata INPS. Un lavoratore percepisce 10.000 euro annui da una ASD. I primi 5.000 euro sono esenti da contributi. I restanti 5.000 euro sono soggetti alla riduzione: si calcola il 50% = 2.500 euro imponibile. Su 2.500 euro si applica l’aliquota del 24%: → totale contributi: 600 euro → 400 euro a carico della ASD, 200 euro a carico del lavoratore.
Pierina Fiore
Pierina Fiore
2025-07-21 16:28:40
Numero di risposte : 26
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Il compenso di un allenatore di un'ASD può variare in base al sistema di gestione dei compensi sportivi adottato dall'associazione. Attualmente, il sistema dei CoCoCo Sportivi prevede due soglie agevolative: la prima soglia fino a 5.000 euro l’anno solare, completamente esentasse ed esente contributi, sia per l’ASD che per il collaboratore. la seconda soglia da 5.0001 a 15.000 euro l’anno solare, completamente esentasse ma NON esente contributi: 1/3 dei contributi a carico del collaboratore, 2/3 a carico della ASD. Per inquadrare un CoCoCo sportivo nella ASD il collaboratore deve essere innanzitutto tesserato presso il proprio ente di affiliazione CONI nazionale. Inoltre, è necessario sottoscrivere una lettera di incarico tra le parti e quindi si deve registrare tale rapporto di lavoro sul RAS – Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche. Al fine di calcolare i corretti versamenti contributivi e la loro suddivisione tra collaboratore e ASD, il collaboratore è tenuto a comunicare tutti i suoi emolumenti come CoCoCo sportivo nelle diverse ASD in cui collabora.