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Chi ti rilascia il certificato di idoneità?

Ninfa Marino
Ninfa Marino
2025-07-19 06:40:50
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Il certificato di idoneità sportiva non agonistica è rilasciato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta. Può essere rilasciato anche dai medici che operano nei servizi pubblici di medicina dello sport, di norma contestualmente al rilascio del certificato di idoneità sportiva agonistica. Sono autorizzati al rilascio della certificazione anche i medici specialisti in medicina dello sport e i medici iscritti alla federazione medico-sportiva che operano in studi professionali e ambulatori privati. Per il rilascio di questo certificato è necessario presentare la richiesta della scuola o della società sportiva di appartenenza. Medico di famiglia/Pediatra di fiducia
Vincenza Negri
Vincenza Negri
2025-07-19 02:55:55
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Il certificato di idoneità generica al lavoro non è più rilasciato dal medico di famiglia dal 2013. Il certificato spetta al medico competente attivato dal datore di lavoro per la sorveglianza sanitaria. Il testo unico sul lavoro, legge 81/2008, ha abolito il concetto di “idoneitaÌ generica al lavoro” ed introdotto quello di “idoneità alla mansione specifica” il cui rischio lavorativo e valutazione spettante al Datore di lavoro e il certificato di idoneità è appannaggio esclusivo del Medico competente aziendale. La legge 98 del 2013 che all’articolo 42 nel settore pubblico «ha tolto alle Usl/Asl la competenza per quei certificati di “idoneità lavorativa generica” assimilabili al “Certificato di sana e robusta costituzione” prima di allora richiesto dalla quasi totalità degli Enti pubblici per le assunzioni nel settore». Qualunque ente pubblico (e privato) deve dotarsi di un proprio medico competente aziendale che, all’assunzione del lavoratore, «ne verifichi le condizioni di salute e ne certifichi l’idoneità alla mansione specifica». I certificati richiesti al medico convenzionato con il Ssn, «non hanno nessun valore legale perché afferenti al lavoro generico, non più medicalmente tutelato, ed emessi da Strutture pubbliche (le Asl) cui è stata tolta la potestà certificativa o dal Medico curante cui non è mai stata data dal Legislatore». Il lavoratore avrebbe diritto a visita e certificato a carico del datore di lavoro pubblico, e a non pagare la prestazione.