Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale sono le seguenti:
1) alberghi, esclusi i dormitori pubblici; case di riposo e di ricovero;
2) alberghi diurni e bagni pubblici;
3) asili nido;
4) convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli;
5) colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali;
6) corsi extra scolastici di insegnamento di arti e sport e altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti dalla legge;
7) giardini zoologici e botanici;
8) impianti sportivi: piscine, campi da tennis, di pattinaggio, impianti di risalita e simili;
9) mattatoi pubblici;
10) mense, comprese quelle ad uso scolastico;
11) mercati e fiere attrezzati;
12) parcheggi custoditi e parchimetri;
13) pesa pubblica;
14) servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili;
15) spurgo di pozzi neri;
16) teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli;
17) trasporti di carni macellate;
18) trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive
19) uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili.
Considerato che ai sensi del primo comma dello stesso art. 6 sono comunque compresi fra i servizi a domanda individuale gli asili nido, i bagni pubblici, i mercati, gli impianti sportivi, i trasporti funebri, le colonie ed i soggiorni, i teatri ed i parcheggi comunali.
Ritenuto che per servizi pubblici a domanda individuale devono intendersi tutte quelle attività gestite direttamente dall’ente, che siano poste in essere non per obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell’utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale.