I servizi pubblici sono delle attività materiali poste in essere dalla P.A. e si distinguono in: generali: riferiti indistintamente a tutti i cittadini (sanità, giustizia, istruzione, etc.); speciali: che soddisfano esigenze particolari di una determinata categoria di utenti (trasporto pubblico, comunicazioni, servizio postale, etc.).
Per quanto riguarda i servizi pubblici di interesse generale, questi sono regolati dal d. lgs. 175/2016 ("Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica").
Questi riguardano "le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale" (art. 2).
L'intervento pubblico è reso, qui, necessario in quanto tali servizi sono strumentali per i bisogni della società.
Inoltre, vengono definiti anche i servizi di interesse economico generale come "servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato".
La ratio di questa norma è che tali servizi devono essere garantiti a tutti e ciò non potrebbe accadere se vi fosse una privatizzazione totale.