Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti posti al servizio degli edifici è redatto un progetto.
E questo senza limitazioni relative a dimensioni o potenza.
Attenzione però a non fraintendere quanto affermato dal decreto: sebbene il progetto sia sempre obbligatorio, non sempre è necessario rivolgersi ad un termotecnico o ad un altro professionista abilitato!
Al di sotto di determinate soglie, infatti, il progetto può essere redatto direttamente dal responsabile tecnico dell’azienda che realizza l’impianto.
In questo caso esso è costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera, ovvero quanto normalmente si allega alla dichiarazione di conformità che viene rilasciata al cliente.
Ovviamente nulla vieta che anche in questi casi sia il termotecnico a redigere il documento.
Ma quali sono invece le soglie oltre cui è obbligatorio rivolgersi ad un professionista abilitato?
Sempre all’art.5 del DM 37/08 si specifica che tale obbligo sussiste nel caso di: a) impianti elettrici, di protezione contro le scariche atmosferiche e per l’automazione di porte, cancelli e barriere, per tutte le utenze abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq;
b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;
c) impianti elettrici, di protezione contro le scariche atmosferiche e per l’automazione di porte, cancelli e barriere, relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq;
d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonchè per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;
e) impianti radiotelevisivi, relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;
f) impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione, dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonchè impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;
g) impianti del gas, relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio;
h) impianti di protezione antincendio, se sono inseriti in un’attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.