Quando è obbligatorio il deposito del progetto degli impianti?

Michael Ferretti
2025-06-10 08:05:36
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Il D.M. 37/08 ha reso il progetto sempre obbligatorio, differenziando solo i soggetti che devono firmarlo a seconda delle diverse tipologie di impianto.
Il D.M. 37/08 stabilisce che il progetto dell’impianto elettrico è sempre obbligatorio in tutti i casi in cui si deve procedere con l’installazione, la trasformazione o l’ampliamento di un edificio, indipendentemente dalla destinazione d’uso.
Il progetto di un impianto elettrico è sempre obbligatorio, come sancito dal D.M. 37/2008, mentre le tipologie di impianti per cui il progetto deve essere redatto da un professionista iscritto agli albi professionali sono definite dall’art. 5.
In tutti gli altri interventi non ricadenti nelle fattispecie degli impianti indicati, il progetto può essere predisposto anche a cura del responsabile tecnico dell’impresa installatrice.
L’art.10 del D.M. 37/2008 definisce i casi in cui non è previsto l’obbligo di progetto dell’impianto elettrico, ossia per la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, l’installazione di elettrodomestici, ascensori, porte o cancelli automatici, gli interventi che rientrano nella manutenzione ordinaria.

Gianmarco Longo
2025-06-10 07:03:06
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Il D.M. 37/2008 come modificato dal D.L. 112 del 25/06/2008 impone l’obbligo di depositare il progetto impianto per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento di tutti gli impianti nei sottoelencati casi e con le seguenti modalità.
Per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento di tutti gli impianti posti al servizio degli edifici è redatto un progetto impianto da un professionista iscritto negli albi professionali oppure dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice con le modalità specificate dall’art. 7 co.2.
Questa documentazione è depositata contestualmente al progetto edilizio presso lo sportello unico per l’edilizia del comune ogniqualvolta le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti sono connesse ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire ovvero a denuncia di inizio di attività.
Comunque l’impresa installatrice deve sempre depositare, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello unico per l’edilizia la dichiarazione di conformità ed il progetto.

Gabriele Benedetti
2025-06-10 06:34:59
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Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti posti al servizio degli edifici è redatto un progetto.
E questo senza limitazioni relative a dimensioni o potenza.
Attenzione però a non fraintendere quanto affermato dal decreto: sebbene il progetto sia sempre obbligatorio, non sempre è necessario rivolgersi ad un termotecnico o ad un altro professionista abilitato!
Al di sotto di determinate soglie, infatti, il progetto può essere redatto direttamente dal responsabile tecnico dell’azienda che realizza l’impianto.
In questo caso esso è costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera, ovvero quanto normalmente si allega alla dichiarazione di conformità che viene rilasciata al cliente.
Ovviamente nulla vieta che anche in questi casi sia il termotecnico a redigere il documento.
Ma quali sono invece le soglie oltre cui è obbligatorio rivolgersi ad un professionista abilitato?
Sempre all’art.5 del DM 37/08 si specifica che tale obbligo sussiste nel caso di: a) impianti elettrici, di protezione contro le scariche atmosferiche e per l’automazione di porte, cancelli e barriere, per tutte le utenze abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq;
b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;
c) impianti elettrici, di protezione contro le scariche atmosferiche e per l’automazione di porte, cancelli e barriere, relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq;
d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonchè per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;
e) impianti radiotelevisivi, relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;
f) impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione, dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonchè impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;
g) impianti del gas, relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio;
h) impianti di protezione antincendio, se sono inseriti in un’attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.

Quasimodo Bianco
2025-06-10 05:34:31
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Con l’introduzione del Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2008, n. 37 il progetto per l’impianto elettrico è diventato sempre obbligatorio.
Questo significa che si impone la redazione di un progetto in tutti i casi di installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti.
Il progetto di un impianto elettrico è sempre obbligatorio e l’unica vera differenza è stata introdotta nell’articolo 5 dello stesso decreto ministeriale.
Infatti, nell’art.5 viene specificato che in alcuni casi il progetto può essere firmato dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice mentre in altri da un professionista iscritto negli albi professionali.
Le tipologie di impianti per cui il progetto deve essere redatto da un professionista iscritto agli albi professionali sono:
edifici ad uso civile: per utenze condominiali con potenza impegnata superiore a 6 kwh e utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 m²
edifici adibiti ad attività produttive, commercio, terziario: per utenze alimentate a tensione superiore di 1000V, dalla superficie maggiore di 200 m² o per utenze alimentate in bassa tensione con potenza impegnata superiore a 6 kW
impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo: con potenza complessiva maggiore di 1200 VA
unità immobiliari generiche: Per unità immobiliari provviste di ambienti soggetti a normativa specifica CEI, ovvero locali adibiti ad uso medico per i quali è presente pericolo di esplosione o rischio di incendio
impianti di rilevamento antincendio: per attività soggette al rilascio del certificato prevenzione incendi
impianti di protezione da scariche atmosferiche: per edifici con superficie superiore ai 200 m²
Nel caso in cui un impianto elettrico con obbligo di progetto rientrasse al di sotto dei limiti sopraelencati, basta la firma del responsabile tecnico dell’impresa installatrice.

Francesca Damico
2025-06-10 04:29:56
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L'articolo 5, comma 6, prevede che il progetto di cui al comma 2 debba essere depositato entro i termini stabiliti dall'articolo 11.
Per il rifacimento o l'installazione di nuovi impianti relativi a edifici già muniti di certificato di agibilità, l'impresa installatrice deve presentare il progetto entro 30 giorni dalla fine dei lavori, insieme alla dichiarazione di conformità.
Nel caso di interventi edilizi che richiedono un permesso di costruire, una Denuncia di Inizio Attività (DIA) o una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), il titolare del titolo edilizio deve depositare il progetto come parte integrante della documentazione necessaria per ottenere il titolo edilizio.
Il dichiarante dovrà inviare la documentazione tramite Posta Elettronica Certificificata (PEC), all’indirizzo [email protected] seguendo le istruzioni presenti nel Documento "Guida alla consegna delle Dichiarazioni di conformità o di rispondenza".
Si informa che è ancora possibile consegnare la documentazione in formato cartaceo, recandosi presso gli uffici dell'Archivio Protocollo Generale, attualmente situati in via di Francia 1 (Matitone).
Se la consegna avviene tramite PEC, il sistema confermerà automaticamente l'avvenuta ricezione del materiale inviato.
Dopo che l’ufficio preposto avrà verificato il contenuto della dichiarazione, si riceverà una conferma di deposito sempre via PEC, comprensiva del numero di protocollo.
Qualora non fosse possibile la comunicazione via PEC, viene accettata anche la consegna in modalità cartacea e si otterrà il timbro dell'Ente sulla propria copia che ne attesta il deposito; il numero di protocollo verrà fornito successivamente se richiesto.