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Qual è la durata massima della concessione per gli impianti sportivi?

Emanuele Rinaldi
Emanuele Rinaldi
2025-06-24 14:20:13
Numero di risposte : 20
0
La durata delle concessioni e’ limitata ed e’ determinata nel bando di gara dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore in funzione dei lavori o servizi richiesti al concessionario. La stessa e’ commisurata al valore della concessione, nonche’ alla complessita’ organizzativa dell’oggetto della stessa. Per le concessioni ultraquinquennali, la durata massima della concessione non puo’ essere superiore al periodo di tempo necessario al recupero degli investimenti da parte del concessionario individuato sulla base di criteri di ragionevolezza, insieme ad una remunerazione del capitale investito, tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici come risultante dal piano economico-finanziario. Gli investimenti presi in considerazione ai fini del calcolo comprendono quelli effettivamente sostenuti dal concessionario, sia quelli iniziali sia quelli in corso di concessione.
Enrica Ruggiero
Enrica Ruggiero
2025-06-19 05:55:42
Numero di risposte : 21
0
La durata massima della concessione non può superare il periodo di tempo in cui si può ragionevolmente prevedere che il concessionario recuperi gli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali. Le modifiche che incidono sul tempo di concessione non sono sempre possibili, salvo proroghe motivate ex art. 192, c. 1. Nelle concessioni è infatti necessario partire dal Piano economico finanziario che indichi il tempo della concessione. La durata della concessione è limitata e determinata dall’ente concedente in funzione dei lavori o servizi richiesti al concessionario. La durata massima non può superare i cinque anni, salvo che in caso di durata superiore ai cinque, la durata massima non può superare il periodo di tempo in cui si può ragionevolmente prevedere che il concessionario recuperi gli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali.

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Patrizia Rizzi
Patrizia Rizzi
2025-06-10 09:03:03
Numero di risposte : 24
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La durata delle concessioni è limitata ed è determinata dall'ente concedente in funzione dei lavori o servizi richiesti al concessionario. Per le concessioni ultraquinquennali, la durata massima della concessione non supera il periodo di tempo in cui si può ragionevolmente prevedere che il concessionario recuperi gli investimenti effettuati nell'esecuzione dei lavori o dei servizi, insieme con un ritorno sul capitale investito, tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici assunti dal concessionario per rispondere alle esigenze riguardanti, ad esempio, la qualità o il prezzo per gli utenti ovvero il perseguimento di elevati standard di sostenibilità ambientale. La durata massima della concessione deve essere indicata nei documenti di gara, a meno che essa non sia utilizzata come criterio di aggiudicazione del contratto. La durata dei contratti di concessione non è prorogabile, salvo per la revisione di cui all'articolo 192, comma 1. I contratti aggiudicati senza gara di cui all'articolo 186, comma 2, non sono in nessun caso prorogabili.
Renato Farina
Renato Farina
2025-06-10 08:17:21
Numero di risposte : 19
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1. La durata delle concessioni è limitata ed è determinata dall’ente concedente in funzione dei lavori o servizi richiesti al concessionario. 2. Per le concessioni ultraquinquennali, la durata massima della concessione non supera il periodo di tempo in cui si può ragionevolmente prevedere che il concessionario recuperi gli investimenti effettuati nell’esecuzione dei lavori o dei servizi, insieme con un ritorno sul capitale investito, tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici assunti dal concessionario per rispondere alle esigenze riguardanti, ad esempio, la qualità o il prezzo per gli utenti ovvero il perseguimento di elevati standard di sostenibilità ambientale. 3. La durata massima della concessione deve essere indicata nei documenti di gara, a meno che essa non sia utilizzata come criterio di aggiudicazione del contratto. 4. Il comma 2 stabilisce che, per le concessioni ultraquinquennali, la durata massima della concessione non supera il periodo di tempo in cui si può ragionevolmente prevedere che il concessionario recuperi gli investimenti effettuati nell’esecuzione dei lavori o dei servizi, insieme con un ritorno sul capitale investito, tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici assunti dal concessionario per rispondere alle esigenze riguardanti, ad esempio, la qualità o il prezzo per gli utenti ovvero il perseguimento di elevati standard di sostenibilità ambientale. 5. Ai sensi del comma 3, gli investimenti presi in considerazione ai fini del calcolo comprendono sia quelli iniziali sia quelli in corso di concessione.

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Serse Marchetti
Serse Marchetti
2025-06-10 06:13:10
Numero di risposte : 28
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1. La durata delle concessioni è limitata ed è determinata dall’ente concedente in funzione dei lavori o servizi richiesti al concessionario. 2. Per le concessioni ultraquinquennali, la durata massima della concessione non supera il periodo di tempo in cui si può ragionevolmente prevedere che il concessionario recuperi gli investimenti effettuati nell’esecuzione dei lavori o dei servizi, insieme con un ritorno sul capitale investito. 3. La durata massima della concessione deve essere indicata nei documenti di gara, a meno che essa non sia utilizzata come criterio di aggiudicazione del contratto. 4. La durata dei contratti di concessione non è prorogabile, salvo per la revisione di cui all’articolo 192, comma 1. I contratti aggiudicati senza gara di cui all’articolo 186, comma 2, non sono in nessun caso prorogabili. Al termine della concessione, per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle procedure di selezione del concessionario, la gestione delle tratte autostradali è affidata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, in relazione alla specificità della tratta autostradale, per garantire adeguati standard di sicurezza e viabilità, valuta il modello più idoneo della gestione transitoria anche in relazione alle condizioni economiche.
Mario Donati
Mario Donati
2025-06-10 04:20:11
Numero di risposte : 25
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La durata dell’affidamento diretto sarà proporzionale al valore dell’investimento e non potrà avere una durata inferiore a 5 anni. Occorre considerare che vi è la possibilità di concordare la cessione a titolo gratuito del diritto di superficie, di usufrutto sull’impianto o su aree ad esso contigue per una durata massima di 99 anni e della proprietà. La durata massima di 99 anni è prevista per la cessione a titolo gratuito del diritto di superficie, di usufrutto sull’impianto o su aree ad esso contigue.
Alfonso Vitali
Alfonso Vitali
2025-06-10 03:35:39
Numero di risposte : 20
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La durata della concessione è di norma quinquennale salvo quanto espressamente previsto dall’Avviso Pubblico e potrà essere rinnovata con espresso provvedimento dell’Amministrazione per una sola volta. La durata della concessione potrà essere commisurata al valore dell’intervento e potrà essere rinnovata per un ulteriore periodo di tempo idoneo a consentire un equo ammortamento della relativa spesa. La concessione potrà avere la durata da 5 anni a 20 anni. La durata della concessione superiore ai 5 anni dovrà essere calcolata commisurandola al periodo necessario per l’ammortamento dell’investimento proposto dal concessionario per lavori di miglioria. La durata complessiva dei rinnovi di ciascuna concessione, affidata ad un medesimo soggetto, non potrà superare il periodo di trenta anni. La concessione ha di norma la durata di 6 anni. Nel caso in cui siano previste in sede di assegnazione opere edilizie a carico del concessionario, può essere determinata una durata maggiore in relazione all’impegno economico-finanziario da sostenere. La concessione per la gestione degli impianti sportivi comunali non può avere una durata superiore a nove anni. Qualora si prevedano interventi di notevole impegno socio-economico a carico del concessionario la durata della concessione può essere fissata in un massimo di venti anni. La durata delle convenzioni relative agli affidamenti in gestione di impianti con rilevanza sociale correlata al contesto territoriale, stipulate sulla base di provvedimenti adottati in base a quanto previsto dal precedente art. 7, non può comunque superare il periodo massimo dieci anni. La durata degli affidamenti in gestione può essere prorogata, sulla base di clausole espresse contenute nelle relative convenzioni, per un periodo massimo di un anno per la razionalizzazione degli elementi connessi alla gestione delle attività ed allo svolgimento delle procedure di selezione di un nuovo affidatario.