Il progetto per una canna fumaria è sempre obbligatorio?

Costantino Messina
2025-06-10 07:14:21
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La canna fumaria, come recentemente ribadito da una sentenza del TAR Basilicata, rientra tra le attività di libera edilizia.
Questo significa che non hai bisogno del permesso di costruire, fin quando è conforme al decoro estetico e funzionale dell’immobile.
L’installatore deve inoltre fornire la Dichiarazione Conformità Impianti che attesti la sicurezza e il corretto funzionamento dell’impianto.
Una canna fumaria è abusiva quando non rispetta le distanze minime previste dal Codice Civile o Regolamento Edilizio Comunale.
L’unica soluzione, quindi, al fumo nero dalla canna fumaria è l’installazione di un abbattitore di fumi certificato.
L’abbattitore risolverà sì il problema della fuliggine, ma va ricordato che in nessun caso può sostituire la canna fumaria, che resta obbligatoria per la legge.

Veronica Martinelli
2025-06-10 07:08:00
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Il progetto per una canna fumaria è sempre obbligatorio?
La collocazione di canne fumarie sul muro perimetrale di un edificio o una corte interna, può essere effettuata anche senza il consenso degli altri condomini, purché non impedisca agli altri condomini l’uso del muro comune e non ne alteri la normale destinazione con interventi di eccessiva vastità.
Il singolo condomino ha quindi titolo, anche se il condominio non abbia dato o abbia negato il proprio consenso, a ottenere la concessione edilizia per un’opera a servizio della sua abitazione e sita sul muro perimetrale comune, che si attenga ai limiti suddetti.
Le bocche dei camini devono risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 metri.
Tali limitazioni vanno interpretate in modo funzionale, per evitare risultati paradossali in quanto, ad esempio, applicando acriticamente ed in maniera generalizzata il principio secondo il quale la canna fumaria deve sovrastare di una certa distanza il colmo dell’edificio vicino si dovesse pretendere un’altezza superiore a quella anche del più alto grattacielo confinante.
Nel caso in esame il progetto prevede con chiarezza che la canna fumaria sia costruita ben sopra il terrazzo del ricorrente, che non fornisce alcuna prova relativa alla rilevanza di eventuali emissioni.
Inoltre, il progetto prevede comunque che la canna fumaria medesima sia portata all’altezza del tetto.

Nadia Galli
2025-06-10 04:52:46
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Il tar l’ha classificata come “volume tecnico”, viste le sue piccole dimensioni.
Ciò vuol dire che si tratta di un “opera priva di autonoma rilevanza urbanistico funzionale”.
Perciò per la sua realizzazione non è necessario il permesso di costruire.
Ma si precisa anche: “a meno che non si tratta di opere di palese evidenza rispetto alla costruzione ed alla sagoma dell’immobile, occorrendo solo in tal caso il permesso di costruire”.
Possiamo dire che “non serve il permesso di costruire per una canna fumaria di soli 30 cm. di diametro”, perché rientra nelle opere appena descritte.
Secondo il Tar “una canna fumaria con un diametro di appena 30 cm, distante da terra oltre 3 mt ed aderente ad un prospetto secondario di un edificio, è un manufatto le cui caratteristiche tecniche e dimensionali appaiono ininfluenti rispetto al sedime ed alla sagoma dell’edificio e non necessita pertanto permesso di costruire”.
Possiamo, quindi, concludere che per la realizzazione della canna fumaria non serve il permesso di costruire.
Essa può necessitare di permessi, invece, se essa modifica la sagoma o il volume dell’immobile, o se ha un autonomo valore di mercato.

Caterina Gatti
2025-06-10 02:31:06
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Il progetto per la costruzione di un nuovo camino o la ristrutturazione di un camino esistente deve essere sempre redatto e allegato alla dichiarazione di conformità.
Per canne fumarie asservite ad impianti di potenza maggiore di 50kW oppure per impianti di qualsiasi potenza allacciati a canne collettive ramificate, il progetto della canna fumaria deve essere redatto da un professionista iscritto agli albi professionali.
Nei rimanenti casi il progetto può essere redatto direttamente dal responsabile tecnico della ditta che realizza o ristruttura il camino.
Il progetto del camino realizzato da un progettista contiene almeno: lo schema del camino; la planimetria per la localizzazione del manufatto; una relazione tecnica sulla tipologia e caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare; le misure di prevenzione incendi e di sicurezza da adottare nel rispetto della specifica normativa tecnica di riferimento.
Il progetto del camino realizzato dal responsabile tecnico della ditta che realizza o ristruttura il camino contiene almeno: lo schema del camino; la descrizione funzionale ed effettiva dell'opera.