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Quante aule deve pulire un collaboratore scolastico?

Manfredi Costa
Manfredi Costa
2025-06-11 08:20:41
Numero di risposte : 21
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Non è specificato il numero esatto di aule che un collaboratore scolastico deve pulire. Tuttavia, gli spazi da pulire vengono divisi in base ai metri quadri della scuola o anche per numero di classi. Non c'è un limite massimo ufficialmente definito al quale non si deve andare oltre. Ci si ritrova a dover pulire tutta la scuola senza fermarsi mai sin da quando si comincia il proprio turno di lavoro sforando anche oltre l'orario di servizio. Si divide in base ai metri quadri o al numero di classi. Non c'è un limite prestabilito di aule.
Alfredo Bianchi
Alfredo Bianchi
2025-06-02 21:28:17
Numero di risposte : 35
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Il bidello deve pulire le aule e le altre parti comuni del plesso dell'istituto, come i corridoi. I locali devono essere riordinati quotidianamente. La pulizia a secco deve essere effettuata 3 volte a settimana sugli spazi di competenza. L'idropulitura va effettuata almeno 2 volte a settimana. Tutti i locali della Scuola, incluse le pertinenze, devono essere regolarmente puliti. È addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi. Nell'elencazione dei compiti del collaboratore scolastico che abbiamo fornito rientra anche la pulizia dei locali scolastici e degli arredi in essi contenuti. Il Collaboratore Scolastico effettua attività di sorveglianza e vigilanza nei confronti degli alunni, degli stabili della scuola e nei confronti di tutti gli adulti che accedono ai locali scolastici.

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Liliana Rinaldi
Liliana Rinaldi
2025-06-02 20:52:51
Numero di risposte : 27
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I compiti dei collaboratori scolastici comprendono la pulizia dei locali, degli spazi scolastici comuni e degli arredi. Dunque, a norma del contratto di lavoro, il bidello deve pulire le aule e le altre parti comuni del plesso dell’istituto, come i corridoi. In tale attività di pulizia, secondo il protocollo d’intesa tra il ministero dell’Istruzione ed i sindacati, rientra anche «l’igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature attraverso utilizzo di semplice materiale detergente». Il fondamento del licenziamento disciplinare consiste nel «persistente insufficiente rendimento» che aveva gravemente compromesso il regolare funzionamento del plesso scolastico, come comprovato in giudizio dalle numerose lamentele ricevute. La Suprema Corte ha respinto la tesi del lavoratore, rimarcando che il rifiuto di pulire aule e banchi – definito dagli Ermellini come «compito di minore impegno» – era stato «reiterato e assolutamente ingiustificato» e rappresentava «una violazione grave», tale da provocare l’interruzione definitiva del rapporto di lavoro.