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Chi può controllare le timbrature?

Monia De Angelis
Monia De Angelis
2025-09-02 00:02:09
Numero di risposte : 41
0
Il datore di lavoro può controllare le timbrature. I controlli dei lavoratori finalizzati non già a verificare l'esatto adempimento delle obbligazioni direttamente scaturenti dal rapporto di lavoro, ma a tutelare beni del patrimonio aziendale ovvero ad impedire la perpetrazione di comportamenti illeciti, sono fuori dallo schema normativo dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori. La rilevazione dei dati di entrata ed uscita dall'azienda mediante un'apparecchiatura predisposta dal datore è illegittima ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. 300/1970 solo se si risolve in un accertamento sul quantum dell'adempimento.
Giulietta Colombo
Giulietta Colombo
2025-09-01 23:29:17
Numero di risposte : 30
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Il gestore della banca dati ha l´obbligo di fornire senza ritardo un compiuto riscontro alla richiesta di accesso presentata dall´interessato. L´interessato ha diritto di conoscere i dati riguardanti l´entrata e l´uscita rilevati tramite badge magnetico. Il Garante ha affermato che la legge n. 675 del 1996 obbliga il gestore della banca dati a mettere a disposizione i dati.

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Marzio Bruno
Marzio Bruno
2025-09-01 20:28:44
Numero di risposte : 22
0
Il datore di lavoro ha l’obbligo di utilizzare i dati dei dipendenti solo ai fini delle attività indicate. Nel caso specifico del software rilevazione presenze, l’utilizzo dei dati deve essere finalizzato esclusivamente alla certificazione delle presenze del dipendente e alla verifica dei suoi orari di lavoro da parte dell’amministrazione e non al controllo della sua persona o dei suoi comportamenti. Un software rilevazione presenze, secondo quanto specificato nel GDPR, deve, dunque, essere costantemente aggiornato e reso sicuro attraverso l’applicazione di corrette misure di protezione. Il Garante Privacy ha emesso parere favorevole alle app che utilizzano il GPS per rilevare la presenza al lavoro, ma ha stabilito dei i limiti imprescindibili il software per la rilevazione presenze a distanza deve essere attivato dal dipendete quando questo inizia la propria giornata lavorativa e solo in quel momento inizia la trasmissione dei dati, che deve durare solo per l’arco di tempo in cui viene svolto il lavoro.
Eugenio Martino
Eugenio Martino
2025-09-01 20:28:39
Numero di risposte : 25
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Il Comune può controllare le timbrature. I dipendenti del Comune possono controllare le proprie timbrature. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può controllare le timbrature. Il Garante per la protezione dei dati personali può controllare le timbrature in caso di richiesta di accesso civico. I controinteressati coinvolti possono controllare le proprie timbrature e opporsi alla richiesta di accesso civico se ritengono che possa ledere i loro diritti alla riservatezza.

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Baldassarre Pellegrini
Baldassarre Pellegrini
2025-09-01 19:27:19
Numero di risposte : 18
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L'amministratore o responsabile può verificare se il collaboratore ha rispettato l'orario previsto e se il conteggio delle ore lavorate corrisponde alle attese. I moderni sistemi di rilevazione delle presenze consentono di registrare in modo semplice e preciso la posizione della timbratura: la timbratrice mobile, nel momento in cui il dipendente avvicina il proprio badge, rileva l’orario e la localizzazione GPS li invia all’amministratore. La timbratrice mobile può essere trasportata ovunque, tuttavia si può perdere o dimenticare in qualche luogo; l’App di timbratura funziona sugli smartphone e sui tablet dei dipendenti, quindi supera i limiti della timbratrice mobile.
Jole Fontana
Jole Fontana
2025-09-01 18:12:35
Numero di risposte : 37
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La verifica delle presenze è affidata a diverse figure aziendali: Il reparto HR, che gestisce la conformità e le eventuali irregolarità. I responsabili di reparto, che monitorano il rispetto dell’orario lavorativo. Il datore di lavoro, che ha il diritto di accesso ai dati per garantire il rispetto della normativa. Grazie ai sistemi digitali, tutti questi attori possono avere accesso immediato ai dati delle timbrature, migliorando la trasparenza e l’efficienza.

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Dindo Morelli
Dindo Morelli
2025-08-26 16:27:31
Numero di risposte : 30
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Il controllo effettuato a posteriori dal datore di lavoro sulle timbrature effettuate da un dipendente, non viola il precetto di cui all’art. 4 della l. 300/1970 a meno che non si risolva sic et simpliciter in un accertamento sul quantum dell’adempimento. I controlli dei lavoratori finalizzati non già a verificare l'esatto adempimento delle obbligazioni direttamente scaturenti dal rapporto di lavoro, ma a tutelare beni del patrimonio aziendale ovvero ad impedire la perpetrazione di comportamenti illeciti, sono fuori dallo schema normativo dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori. Sono tendenzialmente ammissibili i controlli difensivi c.d. "occulti", in quanto diretti all'accertamento di comportamenti illeciti diversi dal mero inadempimento della prestazione lavorativa, sotto il profilo quantitativo e qualitativo. La rilevazione dei dati di entrata ed uscita dall'azienda mediante un'apparecchiatura predisposta dal datore se non concordata con le rappresentanze sindacali, né autorizzata dall'Ispettorato del lavoro è illegittima ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. 300/1970 solo se si risolve in un accertamento sul quantum dell'adempimento. L'esigenza di evitare condotte illecite da parte dei dipendenti - in contrasto con i doveri di diligenza - possa assumere portata tale da giustificare un sostanziale annullamento di ogni forma di garanzia della dignità e riservatezza del lavoratore. La verifica effettuata dal datore è stata svolta non per controllare l’attività ed il suo esatto adempimento, ma per completare le indagini relative ad attività illecite poste in essere da un funzionario infedele.
Ivano Fabbri
Ivano Fabbri
2025-08-19 20:09:14
Numero di risposte : 29
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L'amministratore o responsabile può verificare se il collaboratore ha rispettato l'orario previsto e se il conteggio delle ore lavorate corrisponde alle attese. La timbratrice mobile, nel momento in cui il dipendente avvicina il proprio badge, rileva l’orario e la localizzazione GPS li invia all’amministratore. Quando il dipendente fa “tap”, rileva l’ora e la posizione e li notifica all’azienda.

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Nunzia Rizzi
Nunzia Rizzi
2025-08-13 12:55:25
Numero di risposte : 19
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L'amministrazione aveva in un primo momento negato l'accesso ai dati adducendo motivi tecnici che poi, nel corso dell'istruttoria, si sono rivelati insussistenti. Il Garante ha affermato che la legge n. 675 del 1996 obbliga il gestore della banca dati a fornire senza ritardo un compiuto riscontro alla richiesta di accesso presentata dall'interessato e mettere a disposizione i dati. L'interessato ha diritto di conoscere i dati riguardanti l'entrata e l'uscita rilevati tramite badge magnetico. La legge n. 675, il concetto di dato personale è particolarmente ampio e comprende qualunque informazione che può scaturire da dati alfanumerici, immagini, suoni a prescindere dal supporto che contiene i dati e dalla forma in cui essi sono trattati. Il gestore della banca dati è obbligato a fornire il riscontro alla richiesta di accesso presentata dall'interessato. Il Garante ha accolto il ricorso di un dipendente di un ente pubblico che aveva presentato alla propria amministrazione la richiesta di avere il riepilogo dei dati riferiti alle proprie presenze. Il Garante ha affermato che le rilevazioni effettuate mediante badge magnetico e conservate in un archivio informatico costituiscono dati personali e possono essere oggetto di una richiesta di accesso.
Edipo Longo
Edipo Longo
2025-08-05 15:15:39
Numero di risposte : 26
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Il Garante per la protezione dei dati personali ha rilasciato un parere su una richiesta di accesso civico alle timbrature dei dipendenti di un Comune. La richiesta aveva a oggetto il rilascio di tutte le timbrature al fine di accertare le presenze dal mese di gennaio 2014 a gennaio 2019 di alcuni dipendenti del Comune. I controinteressati coinvolti hanno comunicato la loro opposizione all’istanza di accesso illustrando tra le motivazioni la propria preoccupazione nel veder lesi i propri diritti alla riservatezza, la tutela dei dati sensibili e personali contenuti nei documenti richiesti. Il Comune ha negato la richiesta di accesso sia ex l. n. 241/90, sia ex art 5 bis del d.lgs. n. 33/2013. L’istante ha presentato richiesta di riesame sul diniego dell’accesso civico, specificando, tra l’altro, di aver chiesto di accedere ai fogli presenza e non ad altri dati indicati come pregiudizievoli per i contro interessati. Il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza ha chiesto pertanto al Garante il parere, come previsto dall’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013. Ad avviso dell’Autorità di controllo, contrariamente a quanto rappresentato dall’istante, per i dati e i fogli di presenza dei lavoratori non è previsto alcun tipo di regime di pubblicità e non è possibile considerarli, in alcun modo, come «atti pubblici». La richiesta basata sull’esercizio del diritto civico si caratterizza per la circostanza che consente che “chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’articolo 7», sebbene il loro ulteriore trattamento vada in ogni caso effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali. Di conseguenza, il potenziale pregiudizio in capo alla protezione dei dati personali dei controinteressati va esaminato considerando che la pubblicità di dati riferiti ad un arco temporale di 5 anni consentirebbe a soggetti terzi di ricostruire in maniera dettagliata la vita e le abitudini dei soggetti controinteressati. Nel suo parere il Garante ha concluso dunque stabilendo che “L’ostensione dei dati e delle informazioni richieste, relative alle presenze dei dipendenti sopra descritti, unita al particolare regime di pubblicità dei dati oggetto di accesso civico, può infatti arrecare a seconda delle ipotesi e del contesto in cui le informazioni fornite possono essere utilizzate da terzi, proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall'art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013.”
Matilde De Santis
Matilde De Santis
2025-07-25 03:09:10
Numero di risposte : 22
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Il datore di lavoro ha l’obbligo di utilizzare i dati dei dipendenti solo ai fini delle attività indicate. Il software per la rilevazione presenze archivi in modo puntuale tutti i dati raccolti e li protegga da accessi illeciti al sistema. In seguito alla richiesta da parte di un dipendente o dell’Ispettorato del Lavoro, il software deve consentire l’estrazione dei dati in un formato di agile lettura e di analisi per tutti. Ogni dipendente ha diritto a prendere visione, in qualsiasi momento, dei dati che lo riguardano. Un software rilevazione presenze, secondo quanto specificato nel GDPR, deve, dunque, essere costantemente aggiornato e reso sicuro attraverso l’applicazione di corrette misure di protezione. La raccolta e l’elaborazione di questi dati, infatti, deve rispettare elevati standard di sicurezza. Il Garante Privacy ha emesso parere favorevole alle app che utilizzano il GPS per rilevare la presenza al lavoro, ma ha stabilito dei limiti imprescindibili. Il software per la rilevazione presenze a distanza deve essere attivato dal dipendete quando questo inizia la propria giornata lavorativa e solo in quel momento inizia la trasmissione dei dati, che deve durare solo per l’arco di tempo in cui viene svolto il lavoro. Il lavoratore ha diritto all’oblio, vale a dire a vedere cancellati definitivamente i propri dati se la loro funzione è esaurita, con l’obiettivo di evitarne la diffusione. Il mancato rispetto, da parte del datore di lavoro, di quanto prescritto dal GDPR comporta sanzioni severe, che possono arrivare fino a 20 milioni di Euro o fino al 4% del fatturato dell’azienda.