Il fine che si propone di perseguire la norma in esame nel disciplinare l’intervento dei servizi socio-assistenziali o sanitari con funzione di monitoraggio, controllo e accertamento, è quello di limitare da un lato il potere del giudice nel conferimento di un mandato troppo generico e dall’altro la discrezionalità dei servizi stessi.
Per tale ragione si prevede che il giudice debba indicare “in modo specifico” l’attività demandata ai servizi sociali nonchè fissare i termini entro cui gli stessi devono depositare una relazione periodica sull’attività svolta e quelli entro cui le parti possono depositare memorie.
L’ultimo comma della norma è volto a garantire il dovuto regime di informativa, prevedendosi che le relazioni dei servizi devono essere ostensibili alle parti, le quali possono quindi prendere visione ed estrarre copia delle relazioni e di ogni accertamento compiuto dai responsabili del servizio sociale o sanitario incaricati, trasmessi all’autorità giudiziaria, salvo che sussistano particolari ragioni di segretezza per cui la legge disponga diversamente.
Le parti possono prendere visione ed estrarre copia delle relazioni e di ogni accertamento compiuto dai responsabili del servizio sociale o sanitario incaricati, trasmessi all'autorità giudiziaria, salvo che la legge non disponga diversamente.
Nelle relazioni sono tenuti distinti i fatti accertati, le dichiarazioni rese dalle parti e dai terzi e le eventuali valutazioni formulate dagli operatori che, ove aventi oggetto profili di personalità delle parti, devono essere fondate su dati oggettivi e su metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica, da indicare nella relazione.