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Chi supervisiona l'operato degli assistenti sociali?

Clara Parisi
Clara Parisi
2025-06-01 18:26:14
Numero di risposte : 18
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Il supervisore deve essere appartenente alla stessa professione del gruppo di supervisionati in modo da favorire il rafforzamento dell’identità professionale degli operatori in percorsi di riflessione sull’azione professionale. Deve aver seguito percorsi formativi per diventare formatore e supervisore. Il supervisore deve possedere una capacità pedagogica e una attitudine formativa. Il supervisore deve aver approfondito i fondamenti teorici, metodologici ed eticodeontologici della professione e, in generale, del servizio sociale. Il supervisore stesso ha l’obbligo di percorsi specifici di formazione e supervisione. il supervisore può essere esterno all’organizzazione
Tazio Damico
Tazio Damico
2025-06-01 15:50:24
Numero di risposte : 29
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Il supervisore è un professionista esterno ed esperto che facilita il processo riflessivo, offrendo un punto di vista neutrale e stimolando l’analisi critica. La sua indipendenza dall’organizzazione richiedente garantisce un approccio obiettivo, essenziale per affrontare situazioni delicate e complesse. La supervisione di gruppo mono professionale degli assistenti sociali, solitamente organizzata per aree di lavoro o per target, è una tipologia di supervisione che si adatta a diverse esigenze professionali. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali definisce la supervisione come un processo che supporta la globalità dell’intervento professionale. La supervisione emerge come uno strumento cruciale per promuovere il benessere sia degli operatori, sia delle persone a cui essi si rivolgono. La Legge di Bilancio del 2022 ha riconosciuto la supervisione come Livello Essenziale delle Prestazioni, integrandola nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Un supervisore esperto deve saper gestire le dinamiche, trasformandole in opportunità di crescita. La supervisione rappresenta un pilastro fondamentale per il buon funzionamento dei servizi sociali e socio-sanitari. La supervisione non si limita a migliorare le competenze dei professionisti ma ha un impatto diretto sulla qualità dei servizi erogati. Un ambiente lavorativo che sostiene il benessere dei suoi operatori favorisce interventi più efficaci per i beneficiari, migliorando al contempo la soddisfazione lavorativa e la produttività organizzativa.

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Marzio Barone
Marzio Barone
2025-06-01 15:10:36
Numero di risposte : 25
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Il fine che si propone di perseguire la norma in esame nel disciplinare l’intervento dei servizi socio-assistenziali o sanitari con funzione di monitoraggio, controllo e accertamento, è quello di limitare da un lato il potere del giudice nel conferimento di un mandato troppo generico e dall’altro la discrezionalità dei servizi stessi. Per tale ragione si prevede che il giudice debba indicare “in modo specifico” l’attività demandata ai servizi sociali nonchè fissare i termini entro cui gli stessi devono depositare una relazione periodica sull’attività svolta e quelli entro cui le parti possono depositare memorie. L’ultimo comma della norma è volto a garantire il dovuto regime di informativa, prevedendosi che le relazioni dei servizi devono essere ostensibili alle parti, le quali possono quindi prendere visione ed estrarre copia delle relazioni e di ogni accertamento compiuto dai responsabili del servizio sociale o sanitario incaricati, trasmessi all’autorità giudiziaria, salvo che sussistano particolari ragioni di segretezza per cui la legge disponga diversamente. Le parti possono prendere visione ed estrarre copia delle relazioni e di ogni accertamento compiuto dai responsabili del servizio sociale o sanitario incaricati, trasmessi all'autorità giudiziaria, salvo che la legge non disponga diversamente. Nelle relazioni sono tenuti distinti i fatti accertati, le dichiarazioni rese dalle parti e dai terzi e le eventuali valutazioni formulate dagli operatori che, ove aventi oggetto profili di personalità delle parti, devono essere fondate su dati oggettivi e su metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica, da indicare nella relazione.