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Quali sono le manifestazioni di sorte locali?

Augusto Vitale
Augusto Vitale
2025-07-28 23:06:29
Numero di risposte : 24
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Per manifestazioni di sorte locale si intende lo svolgimento di lotterie, tombole e pesche di beneficenza organizzate da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro con scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi. I proventi delle manifestazioni devono essere utilizzati esclusivamente per opere assistenziali e similari o per esigenze finanziarie dell’ente organizzatore. I partiti e movimenti politici, possono organizzare le suddette manifestazioni purchè svolte nell’ambito di manifestazioni locali organizzate dagli stessi. Per le lotterie, il regolamento nel quale sono indicati la quantità e la natura dei premi, la quantità e il prezzo dei biglietti da vendere, il luogo in cui vengono esposti i premi, il luogo ed il tempo fissati per l’estrazione e la consegna dei premi ai vincitori. Per le tombole: 1) il regolamento con la specificazione dei premi e con l’indicazione del prezzo di ciascuna cartella; 2) la documentazione comprovante l’avvenuto versamento dalla cauzione in misura pari al valore complessivo dei premi promessi, determinato in base al loro prezzo di acquisto o in mancanza al valore normale degli stessi. Per le pesche o i banchi di beneficenza l’ente organizzatore indica nella comunicazione il numero dei biglietti che intende emettere ed il relativo prezzo.
Walter Donati
Walter Donati
2025-07-20 09:33:53
Numero di risposte : 22
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Si intendono per manifestazioni di sorte locali: Lotteria: manifestazione di sorte locale realizzata con la vendita di biglietti staccati dai registri a matrice, abbinati ad uno o più premi secondo l’ordine di estrazione. Tombola: manifestazione di sorte locale in cui vengono utilizzate cartelle riportanti una certa quantità di numeri dal n. 1 al n. 90. Pesca o Banco di beneficenza: manifestazione di sorte locale realizzata con la vendita di biglietti già abbinati ai premi in palio, che quindi non si presta alla emissione di biglietti a matrice.

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Elena Ruggiero
Elena Ruggiero
2025-07-12 12:08:38
Numero di risposte : 30
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Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, gli enti morali, le associazioni e comitati senza fini di lucro e con scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi possono organizzare lotterie, tombole o pesche e banchi di beneficenza al fine di far fronte alle esigenze finanziare dell’ente o associazione. Per lotterie s’intendono quelle manifestazioni di sorte locali realizzate mediante la vendita, limitata al territorio della provincia, di biglietti staccati da registri a matrice, contrassegnati da serie e numerazioni progressive, abbinati a uno o più premi secondo l’ordine d’estrazione. Le tombole – aggiunge – sono manifestazioni effettuate mediante vendita di cartelle contrassegnate da serie e numerazioni progressive, portanti una data quantità di numeri dall’uno al 90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all’estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le condizioni stabilite. La vendita delle cartelle è limitata al territorio comunale e ai comuni limitrofi. Invece le pesche di beneficenza sono quelle manifestazioni di sorte locali realizzate con la vendita di biglietti non a matrice, una parte dei quali è già abbinata ai premi in palio. La vendita è limitata al territorio comunale e il ricavato da essa non deve superare la somma di 51.645,69 euro.
Samuel Testa
Samuel Testa
2025-07-12 10:39:52
Numero di risposte : 19
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Le manifestazioni di sorte locali includono lotterie e tombole. Per le lotterie e per le tombole un rappresentante dell’ente organizzatore provvede, prima dell’estrazione a ritirare tutti i registri, nonché i biglietti o le cartelle rimaste invendute e verifica che la serie e la numerazione dei registri corrispondano a quelle indicate nelle fatture d’acquisto. I biglietti e le cartelle non riconsegnati sono dichiarati nulli agli effetti del gioco; di tale circostanza si dà atto al pubblico prima dell’estrazione. L’estrazione è effettuata alla presenza di un incaricato del Sindaco. Di dette operazioni è redatto processo verbale del quale una copia é inviata al Prefetto ed un’altra consegnata all’incaricato del Sindaco. Per lo svolgimento di tombole occorre costituire un deposito cauzionale, pari al valore dei premi messi in palio, presso il DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE – Divisione Finanziaria -Ufficio Gestione Indebitamento e Depositi Cauzionali. Costituzione: fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e s.m.i., la cauzione può essere costituita in contanti o assegno circolare o con bonifico bancario sul conto intestato al Comune di Torino presso la Tesoreria Civica IBAN IT 70 K 02008 01033 000101230046 indicando come causale: “Garanzia provvisoria per …”. Solo a seguito della consegna dei premi ai vincitori, con attestazione che accerti la distribuzione degli stessi, è possibile procedere allo svincolo del deposito. Svincolo: in caso di costituzione tramite bonifico bancario è necessaria l’indicazione dell’IBAN dell’originario depositante per la restituzione.

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Mirko Sorrentino
Mirko Sorrentino
2025-06-30 16:33:02
Numero di risposte : 34
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Sono manifestazioni di sorte locali le lotterie locali, le tombole, le pesche o i banchi di beneficenza. Le manifestazioni di sorte locali possono essere promosse e dirette da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi e dalle ONLUS, per far fronte alle proprie esigenze finanziarie. Per tombola si intende la manifestazione di sorte effettuata con l’utilizzo di cartelle. La tombola è consentita se la vendita delle cartelle è limitata al comune in cui la tombola si estrae e ai comuni limitrofi e le cartelle siano contrassegnate da serie e numerazione progressiva. Per lotteria si intende la manifestazione di sorte effettuata con la vendita di biglietti staccati da registri a matrice, concorrenti ad uno o più premi secondo l’ordine di estrazione. La lotteria è consentita se la vendita dei biglietti è limitata al territorio della provincia, l’importo complessivo dei biglietti che possono emettersi, comunque sia frazionato il prezzo degli stessi, non superi la somma di € 51.645,69 e i biglietti siano contrassegnati da serie e numerazione progressive. Per pesche o banchi di beneficenza si intendono le manifestazioni di sorte effettuate con vendita di biglietti, una parte dei quali è abbinata ai premi in palio. Le pesche o i banchi di beneficenza sono consentiti se la vendita dei biglietti è limitata al territorio del comune ove si effettua la manifestazione ed il ricavato non ecceda la somma di € 51.645,69.
Mauro Martini
Mauro Martini
2025-06-30 14:53:06
Numero di risposte : 19
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Manifestazioni di sorte locale. A far data dal 30 ottobre 2017, le comunicazioni delle manifestazioni di sorte locale, per le quali sia stato richiesto in via preliminare il nulla osta all’Ispettorato Compartimentale dei Monopoli di Stato, ai sensi della circolare n. 4632 del 14/04/2004, ed ogni adempimento successivo devono essere trasmessi dagli organizzatori non più, al Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive di Roma Capitale ma al Municipio competente per territorio in cui è situata la struttura nella quale la manifestazione sarà tenuta ed in particolare allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Municipio interessato, come da circolare del Dipartimento stesso n. QH/54107 del 6 ottobre 2017, che ad ogni buon fine si allega in copia. Nella sezione Allegati è possibile consultare la circolare prot. QH/54107 del 6 ottobre 2017

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Vittorio Messina
Vittorio Messina
2025-06-30 13:13:19
Numero di risposte : 28
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Per manifestazioni di sorte locale si intendono tombole, lotterie, pesche o banchi di beneficenza che possono essere promosse, purché nell'ambito di manifestazioni locali organizzate dagli stessi, da enti morali, associazioni, comitati senza fini di lucro, comitati con scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi, partiti e movimenti politici. Sono quindi consentite le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza promosse da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro e con scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dal Codice Civile, art. 14 e seguenti. Possono anche essere promosse dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale disciplinate dal Decreto legislativo 04/12/1997, n. 460, art. 10 se sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie dell’ente o associazione. Le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza organizzate dai partiti o movimenti politici descritti dalla Legge 02/01/1997, n. 2 all’interno di manifestazioni locali organizzate dagli stessi movimenti politici. Le tombole svolte in ambito familiare e privato organizzate con solo scopo ludico.
Sonia Bruno
Sonia Bruno
2025-06-30 12:14:21
Numero di risposte : 36
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Per manifestazioni di sorte locale si intendono lotterie, pesche o banchi di beneficenza e tombole che possono essere promosse da enti morali, associazioni, comitati senza fini di lucro, con scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi e da partiti e movimenti politici, purché nell'ambito di manifestazioni locali organizzate dagli stessi. La partecipazione di un incaricato del Sindaco all’estrazione che funge da garante della regolarità delle operazioni. Enti organizzatori di manifestazioni di sorte locali Legale rappresentante dell’ente organizzatore o suo delegato PER LE LOTTERIE Regolamento nel quale sono riportati: a) la quantità e la natura dei premi; b) la quantità ed il prezzo dei biglietti da vendere; c) il luogo in cui vengono esposti i premi; d) il luogo ed il tempo fissati per l'estrazione e la consegna dei premi. PER LE TOMBOLE Regolamento con la specificazione dei premi e con l'indicazione del prezzo di ciascuna cartella; Documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione in misura pari al valore complessivo dei premi promessi determinato in base al loro presso di acquisto o in mancanza al valore normale degli stessi.

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