Il Giudice Sportivo Nazionale ha sede presso la federazione.
Il Giudice Sportivo Nazionale ha competenze in merito alle fasi nazionali dei Campionati sia individuali che a squadre, nonché a quelli organizzati e che abbiano approvazione da parte della federazione.
Il Giudice Sportivo Nazionale ha inoltre competenza relativamente ai tornei internazionali, sia individuali che a squadre, che vengono svolti in Italia e relativamente ai tornei a cui partecipano le rappresentative nazionali sia in Italia sia all'esterno.
I Giudici sportivi territoriali hanno competenza per i fatti che si verificano nella propria regione.
La Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello viene istituita presso la Federazione ed è formata da otto componenti di cui uno svolge la funzione di presidente.
I Giudici federali sono istituiti presso la federazione, dove hanno anche la loro sede.
I Giudici federali si distinguono in Tribunale federale e Corte federale di appello, durano in carica quattro anni ed il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.