La flessibilità può essere interrotta su istanza della lavoratrice o, in automatico, per malattia.
La dipendente che desidera posticipare l’inizio del congedo di maternità deve presentare richiesta di fruizione della flessibilità del congedo di maternità astenendosi dal servizio a partire dal mese precedente la data presunta del parto.
Tale domanda deve essere presentata prima dell’inizio dell’ottavo mese di gravidanza, corredata da certificato di un ginecologo del SSN o con esso convenzionato contenente la data presunta del parto, che attesti che l’esercizio di tale opzione non è di pregiudizio alla salute della lavoratrice stessa e del nascituro.
La lavoratrice può scegliere di posticipare il congedo fino alla data presunta del parto per poi usufruirne nel periodo successivo.
Una volta fruito della flessibilità del congedo di maternità, presentare richiesta di fruizione del congedo di maternità interamente dopo la data presunta del parto, astenendosi dal servizio a partire dal giorno della data presunta del parto.
Tale domanda deve essere presentata prima dell’inizio del nono mese di gravidanza, corredata da certificato di un ginecologo del SSN o con esso convenzionato contenente la data presunta del parto, che attesti che l’esercizio di tale opzione non è di pregiudizio alla salute della lavoratrice stessa e del nascituro.