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Cosa rischia il presidente di una ASD?

Danthon Ferrari
Danthon Ferrari
2025-06-11 10:17:10
Numero di risposte : 21
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Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione. Inoltre, per tali debiti rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione. La responsabilità personale e solidale a carico degli amministratori dell'associazione non è direttamente collegata alla semplice titolarità della rappresentanza dell'ente, ma all'attività contrattuale o negoziale concretamente svolta per conto dell'associazione, attività da cui scaturiscono degli obblighi a carico dello stesso ente. La responsabilità prevista dall'articolo 38 del Codice Civile riguarda esclusivamente gli amministratori o i soggetti durante il cui mandato sono stati contratti gli obblighi o i debiti per conto dell'associazione. È comunque da escludere qualsiasi responsabilità personale per i debiti associativi, a carico dei singoli soci che non rivestono alcuna carica sociale e che non hanno rappresentato l'ente nell'ambito dell'attività contrattuale o negoziale da cui è scaturito il debito.
Marieva Coppola
Marieva Coppola
2025-06-03 19:35:52
Numero di risposte : 31
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È il presidente dell’ASD, prima di chiunque altro, a occuparsi della motivazione, della fidelizzazione e del coinvolgimento degli associati, occupandosi inoltre di mantenere un ambiente sereno ed entusiasta. È infatti lui l’interlocutore che si confronta con le altre istituzioni, dagli istituti di credito alle altre associazioni. Il presidente non rientra però in alcun modo tra le prestazioni sportive di volontariato, essendo peraltro il suo ruolo di natura non sportiva. In quanto tale la rappresenta sia dal punto di vista amministrativo, sia dal punto di vista legale. È noto che l’articolo 20 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 afferma che le prestazioni sportive di volontariato risultano incompatibili “con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva”.

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Marina Ferrara
Marina Ferrara
2025-06-03 15:02:17
Numero di risposte : 28
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Il presidente di associazione non riconosciuta, in genere, è responsabile solo per il periodo in cui è stato in carica e può essere chiamato a rispondere delle obbligazioni assunte in tale periodo, anche a carica cessata. La responsabilità personale e solidale, prevista dall’art. 38 c.c., di colui che agisce in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione stessa, bensì all’attività negoziale concretamente svolta per suo conto e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra l’ente ed i terzi. Il rappresentante legale, dunque, è responsabile non solo per gli adempimenti fiscali afferenti a periodi d’imposta in cui ricopre tale carica, ma altresì per le annualità precedenti. Il rappresentante legale continua a presumersi solidalmente responsabile per i debiti tributari. Viene confermata la limitazione della responsabilità del rappresentante per le sole annualità in cui abbia effettivamente gestito l’ente. Il soggetto subentrante “non può andare esente, ai fini fiscali, da responsabilità solidale con l’associazione soltanto per la mancata ingerenza nella pregressa gestione dell’ente, in quanto è obbligato a redigere ed a presentare la dichiarazione dei redditi e ad operare, ove necessario, le rettifiche della stessa”.