Il primo soccorso è inquadrato come l’intervento immediato, in caso di emergenza, effettuato da personale non medico che deve essere stato adeguatamente addestrato e formato.
Non essendo medici o equiparabili, gli addetti al primo soccorso non possono assolutamente somministrare farmaci né tantomeno effettuare procedure chirurgiche:
ciò che hanno l’autorizzazione a svolgere sono tutte quelle operazioni non invasive in attesa dell’arrivo dei soccorsi medici;
Il pronto soccorso, invece, è attuato da soccorritori specializzati afferenti alla sfera del mondo medico che hanno, quindi, le competenze per somministrare farmaci, per effettuare interventi chirurgici e manovre invasive volte a stabilizzare il ferito ed a salvarne la vita o ristabilirne le condizioni di salute ante emergenza.
Tutto ciò può essere effettuato anche utilizzando attrezzature specifiche per le quali sono richieste competenze mediche.
Da quanto sopra, quindi, capirete perfettamente che se il personale addetto al primo soccorso tentasse operazioni di pronto soccorso, non essendo qualificato, potrebbe mettere a serio rischio la salute dell’individuo soccorso.
Valutare le funzioni vitali dell’infortunato per comunicarle correttamente al personale medico;
nell’eventualità di più infortunati, saper distinguere i casi urgenti con priorità maggiore da quelli con una priorità d’intervento più bassa in quanto meno gravi;
saper effettuare una corretta chiamata di soccorso;
evitare azioni inconsulte e dannose anche da parte di altri colleghi;
evitare l’aggravamento delle condizioni dell’infortunato;
proteggere l’infortunato da ulteriori rischi;
favorire la sua sopravvivenza.
Per svolgere quanto sopra, ovviamente, l’addetto al primo soccorso ha necessità che il Datore di lavoro gli garantisca un equipaggiamento idoneo:
un mezzo di comunicazione per poter richiedere l’intervento dei soccorsi;
la cassetta di pronto soccorso, prevista per le aziende dei gruppi A e B, con il contenuto minimo che è riportato nell’allegato I del D.M. 388/03;
il pacchetto di medicazione, prevista per le aziende del gruppo C ovvero quelle che hanno un massimo di 3 lavoratori, il cui contenuto minimo è riportato all’interno dell’allegato II del D.M. 388/03.