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Quali incarichi si possono rifiutare a scuola?

Kai Bruno
Kai Bruno
2025-08-22 21:56:09
Numero di risposte : 25
0
Incarichi quali fiduciario, collaboratore, coordinatore, membro di commissione, richiedono l'accettazione esplicita. L'unica incombenza che non si può rifiutare è la verbalizzazione. Tutte le attività aggiuntive possono essere retribuite, ma dipende da cosa si decide con il Contratto integrativo d'istituto. Un ordine di servizio è un atto che si riserva a circostanze eccezionali. Non credo che un ordine di servizio possa obbligarci a svolgere attività aggiuntive. Le funzioni strumentali vengono assegnate a domanda del docente. Ma le attività aggiuntive sono sempre retribuite? Anche fare parte di commissioni per organizzare viaggi, sostegno docenti/alunni, ecc..?
Giacomo Sartori
Giacomo Sartori
2025-08-15 06:38:44
Numero di risposte : 34
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Il ruolo di coordinatore di classe, di coordinatore di dipartimento, di coordinatore di un’area disciplinare, non sono soggetti all’obbligatorietà dell’accettazione da parte del docente. Essere inserito a presiedere una commissione della scuola, o a farne parte come semplice componente, è un incarico aggiuntivo che può essere rifiutato. Per esempio non è obbligatorio, da parte di un docente, fare parte della commissione che si occupa di formulare l’orario scolastico, anche per le commissioni che si occupano di viaggi di istruzioni e visite guidate, esiste, da parte del docente, la possibilità di non farne parte. Il docente che vuole svolgere la funzione strumentale di prassi né fa esplicita e libera richiesta al Collegio dei docenti.

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Rosanna Pagano
Rosanna Pagano
2025-08-15 02:15:34
Numero di risposte : 30
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Il ruolo di coordinatore di classe, di coordinatore di dipartimento, di coordinatore di un’area disciplinare, non sono soggetti all’obbligatorietà dell’accettazione da parte del docente. Quindi, per esempio, il docente nominato d’ufficio coordinatore di classe, se volesse dimettersi da tale nomina, può farlo tranquillamente facendo una semplice domanda di dimissione. Essere inserito a presiedere una commissione della scuola, o a farne parte come semplice componente, è un incarico aggiuntivo che può essere rifiutato. Per esempio non è obbligatorio, da parte di un docente, fare parte della commissione che si occupa di formulare l’orario scolastico, anche per le commissioni che si occupano di viaggi di istruzioni e visite guidate, esiste, da parte del docente, la possibilità di non farne parte. Il docente che vuole svolgere la funzione strumentale di prassi né fa esplicita e libera richiesta al Collegio dei docenti.
Gregorio Lombardo
Gregorio Lombardo
2025-08-11 20:28:30
Numero di risposte : 33
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Il personale ATA può rifiutarsi di accettare un incarico affidatogli dal Dirigente Scolastico. Il DSGA non vuole entrare in conflitto con l'interessata e quindi può non fare un ordine di servizio all'amministrativo. Il Dirigente Scolastico può chiedere ordine di servizio al DSGA. Eventuali danni economici derivanti dal mancato pagamento del dovuto agli aventi diritto sono addebitabili a chi non esegue il pagamento.

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Enrica Ruggiero
Enrica Ruggiero
2025-08-02 06:34:21
Numero di risposte : 25
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Il ruolo di coordinatore di classe, di coordinatore di dipartimento, di coordinatore di un’area disciplinare, non sono soggetti all’obbligatorietà dell’accettazione da parte del docente. L’incarico non può essere imposto. Il dirigente non può infatti procedere unilateralmente all’affidamento di deleghe. Esse divengono operative dopo l’accettazione esplicita da parte dei docenti. L’assunzione dell’incarico da parte del docente è assolutamente facoltativa, non rientra infatti tra le attività regolate dal Contratto. Il lavoro straordinario non è obbligatorio. È necessario che il DSGA chieda, durante la riunione di inizio anno, le disponibilità a prestare servizio in estensione oraria dando chiaramente comunicazione del numero di ore pro capite che possono essere pagate. Il MIUR, infine, nella specifica USR-Veneto-9067-2010, ha confermato in risposta all’USR del Veneto, che non sussiste uno specifico obbligo di sostituzione su posto vacante per l’intero anno scolastico.
Rosalba Vitali
Rosalba Vitali
2025-07-27 23:47:17
Numero di risposte : 27
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Il ruolo di coordinatore di classe assegnato dal Ds ad un docente della classe non è obbligatoria, quindi può essere rifiutata dallo stesso docente. Non è possibile dimettersi o non accettare il ruolo di presidente e segretario verbalizzante del consiglio di classe, tranne che per oggettivi impedimenti. Il docente individuato alla verbalizzazione non può, salvo oggettivi impedimenti, rifiutarsi all’espletamento di tale ordine di servizio. Non è obbligatorio accettare, da parte dei docenti, le deleghe dei responsabili di plesso o quelle dei 2 collaboratori del dirigente scolastico e nessun obbligo di accettare esiste anche per fare parte del cosiddetto staff di direzione. Tutto quello che può essere retribuito con il fondo d’istituto può essere rifiutato in quanto non obbligatorio, mentre le funzioni come segretario verbalizzante e presidente di un consiglio di classe sono obbligatorie e potrebbero tranquillamente non essere retribuite con il fondo d’Istituto.

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Marieva Guerra
Marieva Guerra
2025-07-17 14:58:23
Numero di risposte : 20
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La funzione di segretario del consiglio di classe non può essere rifiutata, in quanto è attribuita dal dirigente scolastico e non è contemplata la possibilità di rifiutarla. La funzione di coordinatore, invece, è un’attività di supporto organizzativo e non rientra tra gli obblighi del docente, quindi la designazione va accettata dall’interessato. La funzione di coordinatore rientra tra i compiti che il dirigente scolastico può delegare e, non rientrando tra gli obblighi della funzione docente, la nomina va accettata dall’interessato. La nomina del coordinatore deve esserci espressa accettazione da parte del docente. Deve esserci espressa accettazione da parte del docente, e devono essere chiari i compiti oggetto della delega.
Romolo Morelli
Romolo Morelli
2025-07-17 14:57:59
Numero di risposte : 31
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L’incarico di coordinatore non è obbligatorio ma “supplementare” alla funzione docente. Pertanto non occorre un motivo specifico per non accettare l’incarico. Il rifiuto dell’incarico, infatti, configurandosi come attività obbligatoria, potrebbe implicare l’avvio di un procedimento disciplinare. Non si potrà quindi rifiutare l’incarico, a meno di motivate eccezioni, anche qualora questo non dovesse essere retribuito. Inoltre, se per tale incarico non fosse prevista una retribuzione, la delega dovrà ritenersi nulla.

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Anna Palumbo
Anna Palumbo
2025-07-17 12:48:44
Numero di risposte : 25
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Sia i coordinamenti di classe che quelli dei dipartimenti o dei laboratori, sono attività aggiuntive retribuite con il FIS e non hanno carattere di obbligatorietà. Il docente che non vuole svolgere questi compiti aggiuntivi, può legittimamente rifiutare. Il ruolo di Coordinatore di classe non è obbligatorio e può essere rifiutato dal docente che non lo vuole svolgere. Il docente non ha obblighi di motivare il suo rifiuto al ruolo di Coordinatore, non deve giustificarsi con il Ds della sua rinuncia a svolgere questa funzione aggiuntiva. Un docente non è obbligato a svolgere l’incarico di Coordinatore del Consiglio di classe. Il segretario verbalizzante del Consiglio di classe è una figura istituzionalmente prevista dalla norma ed essenziale ai fini della validità delle sedute del CdC. Il docente non può, almeno che non ci siano motivi oggettivi, rifiutarsi di espletare il compito di Segretario verbalizzante. Il docente individuato, a meno di motivate eccezioni, non è legittimato ad astenersi dalla funzione di Segretario verbalizzante del Consiglio di classe.
Sandra Pellegrini
Sandra Pellegrini
2025-07-17 11:44:23
Numero di risposte : 18
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Il ruolo di coordinatore di classe, di coordinatore di dipartimento, di coordinatore di un’area disciplinare, non sono soggetti all’obbligatorietà dell’accettazione da parte del docente. Quindi, per esempio, il docente nominato d’ufficio coordinatore di classe, se volesse dimettersi da tale nomina, può farlo tranquillamente facendo una semplice domanda di dimissione. Essere inserito a presiedere una commissione della scuola, o a farne parte come semplice componente, è un incarico aggiuntivo che può essere rifiutato. Per esempio non è obbligatorio, da parte di un docente, fare parte della commissione che si occupa di formulare l’orario scolastico, anche per le commissioni che si occupano di viaggi di istruzioni e visite guidate, esiste, da parte del docente, la possibilità di non farne parte. L’incarico del ruolo di funzione strumentale è regolato dall’art.33 del CCNL scuola 2006-2009, in cui è disposto che tali funzioni strumentali sono identificate con delibera del collegio dei docenti in coerenza con il piano dell’offerta formativa che, contestualmente, ne definisce, criteri di attribuzione, numero e destinatari. Il docente che vuole svolgere la funzione strumentale di prassi né fa esplicita e libera richiesta al Collegio dei docenti.

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