Per attività sportiva, didattica e formativa, come intese dal CONI e dal regolamento di disciplina del registro CONI 2.0 e sostanzialmente confermate dal regolamento del nuovo registro delle attività sportive del Dipartimento per lo sport, si intende:
ATTIVITÀ SPORTIVA = attività agonistica di qualunque livello (competizioni, esibizioni, saggi, manifestazioni, campionati, tornei, ecc.);
ATTIVITÀ DIDATTICA = attività motoria di base, allenamento di qualunque forma (corsi di avviamento, scuole, corsi sportivi, ecc.);
ATTIVITÀ FORMATIVA = formazione teorica e non degli sportivi e dei tecnici, attività divulgative rivolte all’esterno.
L’orientamento prevalente, coincidente con quanto sostenuto dal CONI nel citato comunicato del dicembre 2021, riguardo all’alternatività dello svolgimento di attività sportiva (agonistica) “o” didattica (corsistica) per l’iscrizione al Registro CONI e, in futuro, al nuovo registro, si va consolidando sulla scorta sia della definizione di “sport” (vedi infra), sia sul plurimo ritorno del termine “compreso” a sottolineare come l’attività didattica, formativa, di preparazione e di assistenza sono parti stesse dell’attività sportiva, non qualcosa di avulso, ma qualcosa di integrativo/completamento dell’attività sportiva.
Ciò in coerenza con la definizione di “sport” di cui all’art. 2, d.lgs. 36/2021, ovvero una definizione inclusiva delle attività di carattere teorico/didattico/formative e non più ancorata all’elenco delle discipline emanato dal CONI: “qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l’espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l’ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli.”