Secondo il Decreto legislativo dell’8 aprile 2003, n°66, se l’orario di lavoro supera le 6 ore, i dipendenti hanno diritto a una pausa. La normativa sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, specificata nel Decreto legislativo del 9 aprile 2008, n°81, stabilisce che i lavoratori devono poter accedere ai servizi igienici anche al di fuori delle pause ufficiali. Il datore di lavoro è tenuto a garantire: “misure idonee a consentire la mobilità e l’utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale”. La mancata osservanza di queste misure costituisce una violazione della normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori. In caso di danno al lavoratore, quest’ultimo può richiedere un risarcimento, proporzionato all’entità del danno subito. Non solo il datore di lavoro non può impedire ai dipendenti di andare in bagno oltre la pausa programmata, ma deve anche garantire che le strutture necessarie siano adeguate. Il datore di lavoro deve considerare le necessità fisiologiche dei dipendenti, garantendo però una presenza costante sul posto di lavoro. La normativa sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro prevede anche che l’azienda fornisca locali di riposo, spogliatoi, docce e bagni con acqua corrente calda, dotati di mezzi detergenti e asciugamani, situati vicino al luogo di lavoro.