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Come inquadrare un personal trainer?

Helga Conte
Helga Conte
2025-07-31 16:29:24
Numero di risposte : 24
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Per inquadrare un personal trainer si deve avviare una Partita IVA, in quanto è il modo migliore per svolgere questa attività da libero professionista senza rischiare problemi con il Fisco. La scelta del regime fiscale e del Codice Ateco sono fondamentali per l'apertura della Partita IVA. Il Regime forfettario è quello più indicato a fronte delle diverse agevolazioni previste per i primi 5 anni di attività. Il Codice Ateco che inquadra una Partita IVA da Personal Trainer è 85.51.00 - "Corsi sportivi e ricreativi". Non c’è nessuna spesa da sostenere per l’apertura della Partita IVA, soprattutto se si decide di aprirla online. Le uniche spese di avvio e gestione sono quelle da affrontare se si decide di affidarsi a un commercialista.
Tiziana Rizzo
Tiziana Rizzo
2025-07-22 06:08:36
Numero di risposte : 29
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Il Personal Trainer non è più un soggetto indefinito e non disciplinato. La sua figura professionale viene finalmente inquadrata e regolamentata sotto il profilo lavoristico e previdenziale. La disciplina speciale di cui al citato D.lgs. n. 36 del 2021 trova applicazione qualora l’istruttore si rapporti con un soggetto appartenente al ‘mondo’ sportivo dilettantistico. Diversamente, tale figura professionale trova la propria disciplina nella normativa generale e non speciale di cui al citato decreto. Il Personal Trainer è chiamato a interessarsi: dell’inquadramento professionale della propria figura lavorativa nel contesto delle attività dilettantistiche; delle regole in punto di responsabilità che possono sorgere nello svolgimento della propria attività verso terzi; del proprio inquadramento contrattuale circa l’attività di lavoro che svolge con differenti regimi previdenziali ai fini contributivi.

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Gabriele Mancini
Gabriele Mancini
2025-07-22 05:45:48
Numero di risposte : 39
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Un personal trainer può essere inquadrato come istruttore lavoratore sportivo se è pagato da un centro sportivo e fattura al centro stesso il suo lavoro. La figura del personal trainer non è esplicitamente nominata nell’elenco dei “lavoratori sportivi” enunciato dall’ Art. 25 del dlgs 36/2021. Un allenatore, un istruttore, un preparatore atletico possa lavorare dietro corrispettivo come “personal trainer”, in quanto offre la sua prestazione non solo a favore di una squadra o gruppo/classe di allievi/atleti ma anche a favore di singole persone. La categoria del Codice Ateco: 85.51.00 “corsi sportivi e ricreativi” include la voce “istruttori, insegnanti ed allenatori sportivi” e che già ante riforma del Lavoro Sportivo è stato adottato dai personal trainer. Il personal Trainer può seguire i suoi allievi /clienti in base a un accordo diretto presso il loro domicilio, presso un proprio studio di lavoro, in lezioni all’aperto e anche in lezioni on line. La formulazione del decreto correttivo bis precisa per l’art. 25 che la prestazione del lavoratore sportivo – con le connesse agevolazioni contrattuali, fiscali e previdenziali – deve essere resa a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.
Olimpia De rosa
Olimpia De rosa
2025-07-22 05:05:02
Numero di risposte : 31
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Il personal trainer è un professionista della salute e del movimento che affianca il cliente nella definizione di un percorso fisico personalizzato, che spazia dal fitness posturale alla preparazione atletica, dal dimagrimento al recupero funzionale. Oltre alla conoscenza delle metodiche di allenamento, il personal trainer deve avere competenze in nutrizione sportiva, valutazione biomeccanica, motivazione e supporto psicologico. Queste competenze pluridisciplinari giustificano la necessità di un codice ATECO dedicato, che riconosca il valore specifico del servizio rispetto ad altre attività sportive o ricreative. Con il nuovo codice 85.51.09 – Attività di personal trainer e allenatori privati, si enfatizza la relazione uno-a-uno e la personalizzazione del servizio, distinguendola dalle classi collettive e dall’insegnamento di discipline sportive codificate. Il codice 85.51.09 copre in modo esaustivo le prestazioni di: progettazione di programmi di allenamento individuale, valutazione posturale e funzionale, monitoraggio dei parametri fisiologici, allenamenti one-to-one in palestra o a domicilio, consulenza nutrizionale di base e supporto motivazionale.

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Elena De Angelis
Elena De Angelis
2025-07-22 03:01:47
Numero di risposte : 25
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Come personal trainer, dovrà adottare il seguente Codice Ateco: 85.51.00 – Corsi sportivi e ricreativi che include: – formazione sportiva – centri e campi scuola per la formazione sportiva – corsi di ginnastica – corsi o scuole di equitazione – corsi di nuoto – istruttori, insegnanti ed allenatori sportivi – corsi di arti marziali – corsi di giochi di carte – corsi di yoga. Il coefficiente di redditività associato a tale Codice è del 78%. Nel momento in cui fatturerà verso palestre, associazioni, ASD, ecc., dovrà versare i contributi all’Ex-Enpals, mentre se fatturerà nei confronti di soggetti privati, dovrà iscriversi e versare i contributi alla Gestione Separata Inps per il 26,07% del suo reddito. L’imposta sostitutiva è del 15%, con la possibilità di applicare la riduzione al 5% per i primi 5 anni di attività. Deve però rispettare le condizioni che trova qui: Regime forfettario imposta sostitutiva 5 %.
Guido Bernardi
Guido Bernardi
2025-07-13 12:19:11
Numero di risposte : 26
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L’ordinamento giuridico e i suoi campi d’intervento. Il diritto deve intendersi come ordinamento giuridico. Il Personal Trainer non è più un soggetto indefinito e non disciplinato. La sua figura professionale viene finalmente inquadrata e regolamentata sotto il profilo lavoristico e previdenziale. É bene precisare che la disciplina speciale di cui al citato D.lgs. n. 36 del 2021 trova applicazione qualora l’istruttore si rapporti con un soggetto appartenente al ‘mondo’ sportivo dilettantistico. Diversamente, tale figura professionale trova la propria disciplina nella normativa generale e non speciale di cui al citato decreto. A tal fine il Personal Trainer è chiamato a interessarsi: dell’inquadramento professionale della propria figura lavorativa nel contesto delle attività dilettantistiche; delle regole in punto di responsabilità che possono sorgere nello svolgimento della propria attività verso terzi; del proprio inquadramento contrattuale circa l’attività di lavoro che svolge con differenti regimi previdenziali ai fini contributivi.

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Prisca Pagano
Prisca Pagano
2025-07-13 07:48:55
Numero di risposte : 31
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Il Personal Trainer è una figura ormai diffusamente presente nelle palestre, nelle piscine e nei centri fitness in generale. Questo professionista si occupa di seguire atleti e amanti dello sport durante le loro sessioni di allenamento, consigliando gli esercizi migliori e alimentazione in base agli obiettivi prefissati. Il passo più ambizioso per chi svolge la professione di allenatore personale è quello di mettersi in proprio, aprendo uno studio di Personal Training o decidendo di lavorare come freelancer. In entrambi i casi, i guadagni potrebbero essere davvero molto sostanziosi. Si potrebbe svolgere il lavoro di personal trainer senza Partita IVA, purché in modo occasionale e rimanendo con le prestazioni al di sotto dei 5.000 euro di incassi lordi nell’anno solare. Il Regime forfettario è quello più indicato a fronte delle diverse agevolazioni previste per i primi 5 anni di attività. Il Codice Ateco che inquadra una Partita IVA da Personal Trainer, invece, è 85.51.00 - "Corsi sportivi e ricreativi". Il codice comprende attività di: formazione sportiva, centri e campi scuola per la formazione sportiva, corsi di ginnastica, corsi o scuole di equitazione, corsi di nuoto, istruttori, insegnanti ed allenatori sportivi, corsi di arti marziali, corsi di giochi di carte, corsi di yoga.
Marco Ricci
Marco Ricci
2025-07-13 07:28:40
Numero di risposte : 27
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Un allenatore, un istruttore, un preparatore atletico possa lavorare dietro corrispettivo come “personal trainer”, in quanto offre la sua prestazione non solo a favore di una squadra o gruppo/classe di allievi/atleti ma anche a favore di singole persone. Questo significa che il personal Trainer può seguire i suoi allievi /clienti in base a un accordo diretto presso il loro domicilio, presso un proprio studio di lavoro, in lezioni all’aperto e anche in lezioni on line. Ugualmente può offrire i suoi servizi tramite intermediazione di un centro sportivo e presso i locali dello stesso. La formulazione del decreto correttivo bis precisa per l’art. 25 che la prestazione del lavoratore sportivo – con le connesse agevolazioni contrattuali, fiscali e previdenziali – deve essere resa a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. Potremmo dedurre che se il Pt è pagato dal centro sportivo e fattura al centro stesso il suo lavoro rientra nella figura di istruttore lavoratore sportivo. Diversamente se il PT è pagato da un cliente privato non rientra nella figura del lavoratore sportivo, e rilascerà fattura al cliente seguendo il regime fiscale e previdenziale ordinario. Cosa succede se il cliente privato è comunque un tesserato con una Federazione o Eps, la causale potrebbe riportare “prestazione di insegnamento sportivo a soggetto tesserato in base al dlgs 36/2021”.
Adriana Marchetti
Adriana Marchetti
2025-07-13 06:21:59
Numero di risposte : 19
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Il personal trainer è un professionista della salute e del movimento che affianca il cliente nella definizione di un percorso fisico personalizzato. Oltre alla conoscenza delle metodiche di allenamento, il personal trainer deve avere competenze in nutrizione sportiva, valutazione biomeccanica, motivazione e supporto psicologico. Queste competenze pluridisciplinari giustificano la necessità di un codice ATECO dedicato, che riconosca il valore specifico del servizio rispetto ad altre attività sportive o ricreative. Il nuovo codice 85.51.09 – Attività di personal trainer e allenatori privati, si enfatizza la relazione uno-a-uno e la personalizzazione del servizio, distinguendola dalle classi collettive e dall’insegnamento di discipline sportive codificate. Il codice 85.51.09 copre in modo esaustivo le prestazioni di: progettazione di programmi di allenamento individuale, valutazione posturale e funzionale, monitoraggio dei parametri fisiologici, allenamenti one-to-one in palestra o a domicilio, consulenza nutrizionale di base e supporto motivazionale. Restano escluse le lezioni di gruppo, i corsi fitness collettivi e l’insegnamento di sport agonistici, che rientrano in altri codici specifici.