Lo Statuto FITP, all’articolo 9, definisce con precisione il perimetro del tesseramento, stabilendo che le persone fisiche che instaurano un rapporto di tesseramento con la Federazione includono, tra gli altri, i soci degli affiliati, a prescindere dalla loro effettiva pratica sportiva.
Questo principio è ribadito nelle Linee Guida per gli adeguamenti statutari degli affiliati, dove si specifica che l’affiliazione comporta l’obbligo di tesserare tutti i soci, con particolare riferimento alle polisportive dove l’obbligo si estende a tutti i soci della sezione tennis.
La normativa federale opera quindi una sovrapposizione obbligatoria tra lo status di socio dell’ASD e quello di tesserato FITP, eliminando di fatto la possibilità di avere soci non tesserati.
L’articolo 9, comma 4, dello Statuto FITP chiarisce che il tesseramento dei soci degli affiliati diventa efficace solo dopo l’accettazione della domanda di affiliazione del loro ente, secondo le procedure del Regolamento Organico.
La ratio appare chiara: garantire che tutti i soggetti operanti nell’ambito delle ASD affiliate siano inquadrati nel sistema di giustizia sportiva e sottoposti ai doveri federativi.
L’articolo 10 dello Statuto impone ai tesserati di osservare il Codice della Giustizia Sportiva, lo Statuto, i regolamenti FITP e le deliberazioni degli organi federali, con particolare riguardo agli obblighi economici.
In caso di violazioni, la Federazione prevede sanzioni che possono arrivare alla revoca del tesseramento o alla cessazione dell’affiliazione.
La Circolare n. 1/2024 della FITP precisa che gli affiliati devono inserire nel proprio statuto l’obbligo di tesserare tutti i soci, specificando che nelle polisportive tale obbligo riguarda esclusivamente i soci della sezione dedicata alle discipline FITP.
La giurisprudenza federale ha precisato che il vincolo di tesseramento opera erga omnes, senza distinzione tra soci attivi e non attivi sportivamente.