Cosa occorre per aprire un centro estivo?

Mirko Sorrentino
2025-07-19 12:28:53
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Per aprire un’attività di organizzazione di centri estivi, non sono necessari requisiti particolari e le procedure di accreditamento e convenzionamento presso i Comuni sono sempre più snelle e efficienti.
Inoltre, chi sceglie di aprire un centro estivo può farlo in maniera graduale e con un investimento relativamente contenuto, cominciando con il soggiorno diurno per un numero limitato di bambini e valutando in seguito se includere il pernottamento ed aumentare il numero delle iscrizioni.
L’investimento più consistente da affrontare quando si decide di avviare un’attività di questo tipo riguarda principalmente due voci: la sede cui appoggiarsi ed il compenso per gli educatori.
Due elementi da scegliere con accuratezza.
Si tratta, infatti, delle caratteristiche alle quali prestano maggior attenzione i genitori nel momento in cui devono scegliere un posto cui affidare i propri figli e sono due elementi che possono differenziare il centro estivo dai suoi diretti concorrenti.
Si tratta, tuttavia, di un’impresa che può essere avviata gradualmente, prima con l’impegno del titolare e di pochi animatori e/o altri collaboratori, poi coinvolgendo sempre più bambini, a seconda della disponibilità degli spazi del centro, e di conseguenza sempre più animatori.
In questo modo sarà possibile per l’imprenditore verificare la propria abilità nel settore durante la fase iniziale e, progressivamente, ampliare la propria clientela con l’impiego di un team sempre più numeroso.

Caligola Gentile
2025-07-19 09:42:17
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Per aprire un centro di vacanza per minori è necessaria la Segnalazione Certificata di Inizio Attività da presentare al Comune sede del centro.
La SCIA deve essere presentata al Comune dove è ubicato il centro dai gestori dei centri di vacanza: a) diurni, il cui orario di apertura sia pari o superiore a tre ore giornaliere; b) con pernottamento, qualora siano previsti quattro o più pernottamenti.
In caso di utilizzo della stessa sede da parte di più soggetti gestori, ciascun gestore dovrà presentare la propria SCIA.
I locali utilizzati devono essere in regola con la vigente normativa in materia di prevenzione incendi, sicurezza degli impianti e accessibilità e certificati idonei sotto il profilo igienico-sanitario.
La tabella dietetica comprensiva di menù dettagliato deve essere approvata dall’Azienda Sanitaria, come previsto da regolamento DPGR n. 190 nel 2001;
in alternativa può essere inviata una dichiarazione in cui si attesta che si adottano i menù e le tabelle dietetiche presenti sulla sezione “documentazione”.
E’ opportuno che venga riportato anche l’elenco degli allergeni presenti nel menu.
Come previsto dal DPReg. 190/2001 la dotazione di personale deve prevedere:
- un coordinatore responsabile;
- un operatore di area educativa ogni 15 minori per i centri diurni, ridotto a un operatore ogni 10 bambini per la fascia 3-6;
- un operatore ogni 10 minori per i centri con pernottamento.
In presenza di minori con handicap deve essere previsto un adeguato numero di operatori di appoggio oppure, nel caso di impossibilità, la modifica dei rapporti numerici.

Diana Marini
2025-07-19 07:34:54
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Per aprire un centro estivo per l’anno 2024 deve presentare una Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) ai sensi della LR n. 14/2008, art. 14 e successive modifiche, approvata con deliberazione di Giunta regionale n. 247/2018 “Direttiva per organizzazione e svolgimento dei soggiorni di vacanza socio-educativi in struttura e dei centri estivi”, modificata con deliberazione di Giunta regionale n. 469/2019.
La SCIA deve essere presentata prima dell’inizio delle attività estive, perché è documentazione necessaria per avviare il servizio stesso, dal legale rappresentate del soggetto gestore attraverso apposito modulo online a cui è possibile accedere con credenziali SPID collegandosi al link: https://au.lepida.it/suaper-fe/#/AreaPersonale
Il Comune trasmette all’Azienda unità sanitaria locale (Ausl) competente l’elenco delle attività segnalate con SCIA così come previsto dalle normative regionali vigenti per consentire lo svolgimento delle attività di competenza.
Se in sede di controllo della dichiarazione emergessero carenze dei requisiti, il Comune, entro il termine dei 30 giorni dal ricevimento della SCIA, richiederà all’interessato di provvedere al necessario adeguamento.
Il mancato adeguamento comporta l’adozione di un provvedimento di sospensione dell’attività.
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