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Chi lavora in smart working ha diritto ai buoni pasto?

Doriana Villa
Doriana Villa
2025-10-21 11:43:10
Numero di risposte : 27
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Tutti i lavoratori subordinati a tempo pieno, Part-Time e a progetto assunti presso aziende private o nella Pubblica Amministrazione hanno diritto a ricevere i buoni pasto. L’articolo 20 della legge n. 81 del 22 maggio 2017 riconosce il Benefit anche a chi svolge il proprio impiego in modalità Smart. Tuttavia, il datore di lavoro non è obbligato a concederli. Sono solamente i CCNL a poter imporre una regola in questo senso. La Giurisprudenza, in passato, aveva negato i buoni pasto ai lavoratori agili poiché non li interpretava come strumenti retributivi ma come un’agevolazione assistenziale, pertanto, se il datore di lavoro non li dovesse concedere, non commetterebbe alcuna violazione e non contravverrebbe all’obbligo di parità di trattamento tra chi fa Smart Working e chi non lo fa. Sono infatti sempre di più le aziende che prevedono buoni pasto o indennità equivalenti a chi lavora da remoto.
Carmela Negri
Carmela Negri
2025-10-21 08:53:51
Numero di risposte : 30
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Ne deduciamo, quindi, che anche il buono pasto rientri tra gli obblighi da riconoscere al collaboratore in smart working. non vi è alcun divieto al riconoscimento del buono pasto al lavoratore agile, se previsto dalla sua azienda. Laddove non vi siano accordi integrativi aziendali che escludono esplicitamente i collaboratori agili dal godimento del buono pasto, questo non può non essere riconosciuto. Il presupposto è che lo smart working sia solo una diversa modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, così come definito dalla Legge n. 81/2017, e debba quindi garantire la medesima prestazione lavorativa, da un lato, e godere di un trattamento economico e normativo non inferiore a quello applicato, dall’altro lato.
Massimiliano Vitali
Massimiliano Vitali
2025-10-21 08:21:36
Numero di risposte : 31
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I buoni pasto sono obbligatori anche in smart working? La risposta è: in alcuni casi sì, in altri no. All’articolo 9 del Protocollo si legge infatti: “Ciascun lavoratore agile ha infatti diritto, rispetto ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dei locali aziendali, allo stesso trattamento economico e normativo complessivamente applicato, anche con riferimento ai premi di risultato riconosciuti dalla contrattazione collettiva di secondo livello, e alle stesse opportunità rispetto ai percorsi di carriera, di iniziative formative e di ogni altra opportunità di specializzazione e progressione della propria professionalità, nonché alle stesse forme di welfare aziendale e di benefit previste dalla contrattazione collettiva e dalla bilateralità”. Ne consegue che i buoni pasto sono obbligatori anche in smart working se questa forma di benefit è prevista dal contratto collettivo del settore di riferimento o da un accordo tra azienda e sindacato. Se, invece, l’erogazione dei buoni pasto avviene al di fuori di un accordo sindacale e quindi come iniziativa autonoma da parte dell’azienda, il datore di lavoro non è obbligato a riconoscerli per i giorni in cui il dipendente è in modalità di lavoro agile. A fornire alcuni chiarimenti è l’ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni), nella nota di orientamento applicativo pubblicata il 16 gennaio 2023: nel settore pubblico i lavoratori che usufruiscono del lavoro agile (che non prevede vincoli di orario o luogo) non possono percepire i buoni pasto, mentre possono percepirli i dipendenti pubblici che lavorano da remoto, modalità vincolata dagli stessi limiti di orario presenti in ufficio.