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Cosa è vietato fare riguardo alle attrezzature e ai mezzi di lavoro?

Fatima Vitale
Fatima Vitale
2025-06-20 19:06:09
Numero di risposte : 21
0
L’uso delle attrezzature per le quali è prevista una formazione specifica è vietato a qualsiasi “operatore” non formato. Nella categoria di “operatore” è ricompreso anche il datore di lavoro che sia privo della formazione specifica. È necessaria un adeguata formazione e addestramento per chiunque utilizzi un’attrezzatura di lavoro che richiede conoscenze o responsabilità particolari. È necessaria un adeguata formazione e addestramento anche se si tratti del Datore di Lavoro. È necessario un adeguata formazione e addestramento per evitare un uso improprio della stessa attrezzatura con conseguenze per la propria sicurezza o quella di terzi.
Isira Valentini
Isira Valentini
2025-06-20 18:23:11
Numero di risposte : 32
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Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V. Si considerano conformi alle disposizioni di cui al comma 2 le attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 395 del decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ovvero dell'articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Qualora gli organi di vigilanza, nell'espletamento delle loro funzioni ispettive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, constatino che un'attrezzatura di lavoro, messa a disposizione dei lavoratori dopo essere stata immessa sul mercato o messa in servizio conformemente alla legislazione nazionale di recepimento delle direttive comunitarie ad essa applicabili ed utilizzata conformemente alle indicazioni del fabbricante, presenti una situazione di rischio riconducibile al mancato rispetto di uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, ne informano immediatamente l'autorità nazionale di sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto. In tale caso le procedure previste dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, vengono espletate: dall'organo di vigilanza che ha accertato in sede di utilizzo la situazione di rischio, mediante apposita prescrizione a rimuovere tale situazione nel caso in cui sia stata accertata una contravvenzione, oppure mediante idonea disposizione in ordine alle modalità di uso in sicurezza dell'attrezzatura di lavoro ove non sia stata accertata una contravvenzione; dall'organo di vigilanza territorialmente competente rispettivamente, nei confronti del fabbricante ovvero dei soggetti della catena della distribuzione, qualora, alla conclusione dell'accertamento tecnico effettuato dall'autorità nazionale per la sorveglianza del mercato, risulti la non conformità dell'attrezzatura ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1 dell'articolo 70.

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Osvaldo Bianchi
Osvaldo Bianchi
2025-06-20 17:08:57
Numero di risposte : 29
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è vietato apportare modifiche di propria iniziativa. È vietato pulire, oliare o ingrassare a mano gli organi e gli elementi in moto delle macchine, a meno che ciò non sia richiesto da particolari esigenze tecniche, nel qual caso deve essere fatto uso di mezzi idonei ad evitare ogni pericolo. È vietato compiere su organi in moto qualsiasi intervento di riparazione o registrazione. Non lasciare incustodite le macchine con motore in moto. Disattivare l’attrezzatura ogni volta che sospende la lavorazione, anche per brevi periodi, in modo che non possa essere attivata accidentalmente. Le protezioni ed i dispositivi di sicurezza delle macchine non devono mai essere rimossi, se non per esigenze di lavoro e, qualora essi debbano essere rimossi, devono essere immediatamente adottate misure atte a mettere in evidenza e a ridurre al minimo possibile il pericolo che ne deriva.
Marisa Ferrari
Marisa Ferrari
2025-06-20 15:47:19
Numero di risposte : 20
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Il testo unico sulla sicurezza del lavoro D.Lgs 81/08 definisce "attrezzatura di lavoro": qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro. Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto. Il datore di lavoro, sulla base della propria valutazione dei rischi, dovrà verificare se una specifica attrezzatura, pur conforme in astratto alla Direttiva Macchine, sia in concreto "sicura" nelle modalità di utilizzo che caratterizzano il proprio luogo di lavoro. Il testo unico infatti prevede che nel momento della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prenda in considerazione la valutazione dei rischi presenti nell’ambiente di lavoro, i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse e i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso. Il datore di lavoro è tenuto ad avvertire gli organi di vigilanza qualora si verifichi il caso di una macchina o attrezzatura non conforme alla Direttiva Macchine, nonostante la presenza di marcatura CE e dichiarazione di conformità. Il datore di lavoro deve assicurare il mantenimento della conformità e sicurezza delle attrezzature nell’arco della loro intera vita utile, accertandosi che siano adottate adeguate misure tecniche ed organizzative, che le attrezzature siano installate ed utilizzate seguendo le istruzioni d'uso, che siano oggetto di idonea manutenzione e dotate del libretto di uso e manutenzione. Il datore di lavoro deve inoltre assicurarsi che i requisiti minimi di sicurezza siano costantemente aggiornati allo stato delle norme e che il registro di controllo sia presente e costantemente aggiornato.

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