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Cosa è vietato fare riguardo alle attrezzature e ai mezzi di lavoro?

Osvaldo Bianchi
Osvaldo Bianchi
2025-06-20 17:08:57
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è vietato apportare modifiche di propria iniziativa. È vietato pulire, oliare o ingrassare a mano gli organi e gli elementi in moto delle macchine, a meno che ciò non sia richiesto da particolari esigenze tecniche, nel qual caso deve essere fatto uso di mezzi idonei ad evitare ogni pericolo. È vietato compiere su organi in moto qualsiasi intervento di riparazione o registrazione. Non lasciare incustodite le macchine con motore in moto. Disattivare l’attrezzatura ogni volta che sospende la lavorazione, anche per brevi periodi, in modo che non possa essere attivata accidentalmente. Le protezioni ed i dispositivi di sicurezza delle macchine non devono mai essere rimossi, se non per esigenze di lavoro e, qualora essi debbano essere rimossi, devono essere immediatamente adottate misure atte a mettere in evidenza e a ridurre al minimo possibile il pericolo che ne deriva.
Marisa Ferrari
Marisa Ferrari
2025-06-20 15:47:19
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Il testo unico sulla sicurezza del lavoro D.Lgs 81/08 definisce "attrezzatura di lavoro": qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro. Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto. Il datore di lavoro, sulla base della propria valutazione dei rischi, dovrà verificare se una specifica attrezzatura, pur conforme in astratto alla Direttiva Macchine, sia in concreto "sicura" nelle modalità di utilizzo che caratterizzano il proprio luogo di lavoro. Il testo unico infatti prevede che nel momento della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prenda in considerazione la valutazione dei rischi presenti nell’ambiente di lavoro, i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse e i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso. Il datore di lavoro è tenuto ad avvertire gli organi di vigilanza qualora si verifichi il caso di una macchina o attrezzatura non conforme alla Direttiva Macchine, nonostante la presenza di marcatura CE e dichiarazione di conformità. Il datore di lavoro deve assicurare il mantenimento della conformità e sicurezza delle attrezzature nell’arco della loro intera vita utile, accertandosi che siano adottate adeguate misure tecniche ed organizzative, che le attrezzature siano installate ed utilizzate seguendo le istruzioni d'uso, che siano oggetto di idonea manutenzione e dotate del libretto di uso e manutenzione. Il datore di lavoro deve inoltre assicurarsi che i requisiti minimi di sicurezza siano costantemente aggiornati allo stato delle norme e che il registro di controllo sia presente e costantemente aggiornato.